832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
Le seguenti persone e i loro familiari che le accompagnano, ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2, sono soggetti all’assicurazione obbligatoria:
gli agenti federali del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), sottoposti a un regime di mutazioni;
gli agenti federali del DFAE o di un altro Dipartimento che lavorano all’estero;
le persone che lavorano all’estero per conto di altre collettività o istituti svizzeri di diritto pubblico.
Per i familiari, l’obbligo d’assicurazione decade se esercitano all’estero un’attività lucrativa che implica l’assoggettamento a un’assicurazione malattie obbligatoria.
Il personale reclutato sul posto non è soggetto all’assicurazione obbligatoria.
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