(art. 32, al. 5, LACI)
1 commentary
Les périodes de décompte fixées à l'art. 53 OACI sont déterminantes pour le calcul des délais. Les délais prévus par la LADI sont péremptoires ; si une détermination erronée de la périoÞ de décompte entraîne l'omission d'un délai, le droit à la prestation peut être refusé en raison de l'absenÎ d'une condition formelle.
“Ai sensi dell’art. 38 cpv. 1 LADI entro tre mesi dalla scadenza di ogni periodo di conteggio, il datore di lavoro fa valere, per tutta l’azienda, il diritto all’indennità dei suoi lavoratori presso la cassa da lui designata, laddove per periodo di conteggio si intende, a norma dell’art. 32 cpv. 5 LADI, ogni periodo di un mese o di quattro settimane consecutive. L’art. 53 OADI, precisa, poi, che è considerato periodo di conteggio un periodo di tempo di quattro settimane se i salari sono pagati ad intervalli di una, due o quattro settimane, che in tutti gli altri casi, il periodo di conteggio è di un mese (cpv. 1) e che, se un’azienda prevede diversi periodi di salario, all’indennità per lavoro ridotto è applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un mese o a quattro settimane (cpv. 2). Infine, l’art. 61 OADI sancisce che il termine per l’esercizio del diritto all’indennità decorre con il primo giorno seguente la fine del periodo di conteggio. L’Alta Corte ha già avuto modo di stabilire che i termini previsti dalla LADI (per il preannuncio, rispettivamente per fare valere il diritto alle prestazioni) non costituiscono semplici prescrizioni d'ordine, ma hanno carattere perentorio. Concretamente, ciò significa che nei casi in cui la legge prevede un termine di preannuncio, la mancata osservazione del termine comporta la negazione del diritto all'indennità per mancanza di un presupposto formale.”
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