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Art. 59g

832.102OAMalFederal Council Ordinance1 gen 1996Fonte originale
  1. I dati di cui all’articolo 59f devono essere trasmessi al DFI o al governo cantonale competente in modo corretto, completo, tempestivo e a proprie spese, salvaguardando l’anonimato dei pazienti, in forma codificata e per via elettronica.
  2. Se constata delle carenze nella fornitura di dati, il DFI o il governo cantonale competente deve fissare un termine di proroga per la trasmissione di dati corretti e completi, prima che possano essere adottate le sanzioni previste all’articolo 47b capoverso 2 LAMal.

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