(Art. 32 Abs. 1 Bst. b AVIG)
2 commentaries
Streit über die korrekte Arbeitszeiterfassung und die anschliessende Überprüfung bzw. Anpassung durch die SECO kann dazu führen, dass der nach Art. 48a AVIV erforderliche Mindestausfall von 10% nicht erreicht wird. In einem solchen Fall hat das Verwaltungsgericht die Leistungspflicht verneint, weil der aus der SECO-Anpassung resultierende Arbeitsausfall den gesetzlichen Schwellenwert nicht erfüllte.
“Da questo punto di vista occorre notare che il diritto all'ILR del dipendente interessato per il mese di dicembre 2020 non era stato riconosciuto anche a causa della discordanza tra l'indicazione delle ore lavorate e le cartelle di timbratura. A tale riguardo, la ricorrente ha precisato nell'opposizione che in questo caso devono valere le percentuali assegnate dal datore di lavoro. In questo punto il ricorso si rivela infondato, in quanto tange la tematica del sistema di controllo del tempo di lavoro già affrontata ai consid. 4 segg. e 5 segg. ai quali si rimanda onde evitare inutili ripetizioni. 6.3 L'accertamento della correttezza degli adattamenti della SECO - per quanto qui di rilevanza (interi consid. 4, 5 e 6.1 segg.) - mediante la decisione di revisione e confermati in quella su opposizione fa sì che la perdita di lavoro computabile non raggiunga, per il mese di novembre 2021, il valore minimo legale del 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda (art. 32 cpv. 1 lett. b LADI, art. 48a OADI). In quest'ottica, la perdita di lavoro non è indennizzabile, come giustamente stabilito nella decisione impugnata. 7. La ricorrente fa valere una violazione del suo diritto di essere sentita e del principio della libera valutazione delle prove, in quanto l'autorità inferiore avrebbe obbligatoriamente dovuto considerare lo scambio di corrispondenza con la cassa di disoccupazione dal quale sarebbe stato chiaramente deducibile un avallo di quest'ultima riguardo alle modalità di registrazione del tempo di lavoro. 7.1 Il diritto di essere sentito garantito all'art. 29 cpv. 2 Cost. assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende tutte quelle facoltà che devono essere riconosciutegli affinché possa efficacemente far valere la sua posizione nella procedura, segnatamente la facoltà di produrre le prove pertinenti, di partecipare all'assunzione delle prove essenziali o perlomeno di esprimersi sul risultato corrispondente nella misura in cui ciò sia suscettibile di influenzare l'esito della decisione presa (DTF 143 V 71 consid.”
Nach ständiger Rechtsprechung hat die COVID‑19‑Verordnung die bestehenden Anforderungen an die Kontrollierbarkeit und die Arbeitszeiterfassung nicht aufgehoben. Arbeitszeitaufzeichnungen müssen mindestens täglich erfolgen und dürfen ohne entsprechende Kennzeichnung nicht nachträglich unkenntlich verändert werden.
“6.4 Le ore lavorate devono essere rilevate - che sia su carta o in via meccanica o elettronica - almeno quotidianamente dall'impiegato stesso o dal suo superiore. Detti rilevamenti non possono essere modificati ulteriormente senza che la modifica non sia menzionata nel sistema (cfr. sentenza del TAF B-4226/2019 del 25 maggio 2021 consid. 4.1 con ulteriori rinvii). 5.6.5 Per costante giurisprudenza, l'Ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione non ha derogato al diritto vigente per quanto concerne il requisito della sufficiente controllabilità del tempo di lavoro e l'obbligo di rilevamento del tempo di lavoro (cfr. sentenze del TF 8C_108/2024, 8C_109/2024 del 1° luglio 2024 consid. 7.2.2, 8C_306/2023 del 7 marzo 2023 consid. 3.1.2; DTAF 2021 V/2 E. 4.4.1, 4.5). 5.7 Una perdita di lavoro è computabile se per ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell'azienda (art. 32 cpv. 1 lett. b LADI, art. 48a OADI). 6. Di seguito occorre dapprima esaminare se i sistemi di registrazione del tempo di lavoro adottati dalla ricorrente, vale a dire i rapporti di lavoro compilati manualmente dagli operai e corretti a posteriori dal datore di lavoro (cfr. consid. 6.1 segg.), rispettivamente le tabelle excel per il personale amministrativo e tecnico (cfr. consid. 6.2 segg.), possono soddisfare il requisito di un controllo operativo sufficiente dell'orario di lavoro ai sensi della LADI e della giurisprudenza menzionata. La risposta a queste domande è in effetti rilevante in quanto può avere ripercussioni sul riconoscimento dell'ILR dei dipendenti e a sua volta sul calcolo delle ore di lavoro previste e della massa salariale determinante. 6.1 6.1.1 Dall'incarto risulta che gli operai per i quali era stata rivendicata l'indennità per lavoro ridotto compilavano manualmente un documento che la ricorrente ha denominato "resoconto giornaliero" e in cui venivano indicati giorno per giorno il luogo di lavoro (p.”
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.