(Art. 41 Abs. 4 AVIG) Die Kurzarbeitsentschädigung wird gekürzt, soweit sie zusammen mit dem durch Zwischenbeschäftigung erzielten Einkommen den anrechenbaren Verdienstausfall übersteigt.
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Für den Abrechnungsmonat März 2022 gilt: Verluste, die ausschliesslich auf die militärischen Eingriffe in der Ukraine und deren wirtschaftliche Folgen zurückzuführen sind, fallen nicht unter die COVID‑19‑Erleichterungen; für diese Fälle sind die üblichen Bestimmungen der LADI und der OADI anzuwenden. Soweit relevant, blieb die Änderung von Art. 63 OADI (Berechnung des mit einer vorübergehenden/zwischenzeitlichen Erwerbstätigkeit erzielten Einkommens) für den Abrechnungsmonat März 2022 in Kraft.
“Inoltre, devono essere adempiuti tutti gli altri presupposti del diritto all’indennità per lavoro ridotto. Rammentiamo infine che l'allentamento delle disposizioni sull'indennità per lavoro ridotto nella legge COVID-19 e nell'ordinanza COVID-19 sull'assicurazione contro la disoccupazione trova applicazione solo per le perdite di lavoro in relazione con il coronavirus. Per le perdite di lavoro computabili, riconducibili esclusivamente agli interventi militari in Ucraina e alle loro conseguenze economiche, si applicano le disposizioni abituali della LADI e dell'OADI. Queste domande saranno trattate mediante la procedura ordinaria. Il termine di preannuncio è quindi di solito di 10 giorni (cfr. art. 36 LADI). Occorre tuttavia far notare che l'art. 46 cpv. 4 e 5 (accredito delle ore supplementari), l'art. 50 cpv. 2 (periodo di attesa) e l'art. 57a cpv. 1 OADI (regola dell'85%) sono stati soppressi fino al 31 marzo 2022 e non devono essere osservati nella procedura ordinaria per il periodo contabile di marzo 2022. Inoltre, la modifica dell'art. 63 OADI (computo del reddito conseguito con un’occupazione provvisoria) resterà in vigore per il periodo contabile di marzo 2022. (…)” Il 28 marzo 2022 la SECO ha adottato una Direttiva sull’indennità per lavoro ridotto (“Direttiva 2022/04: Lavoro ridotto non in relazione con la pandemia”) in cui ha ribadito che: " (…) L'allentamento delle disposizioni relative all’ILR previste dalla legge COVID-19 e dall'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione non possono essere fatte valere per le perdite di lavoro computabili che sono in relazione con la pandemia. Ciò significa che queste disposizioni non si applicano, in particolare, per perdite di lavoro computabili riconducibili esclusivamente agli interventi militari e alle loro conseguenze economiche. Pertanto, se le perdite di lavoro computabili non sono in relazione con la pandemia, il conteggio deve essere trattato secondo la procedura ordinaria. Inoltre, per questo tipo di casi non è neanche possibile applicare la regolamentazione per i lavoratori a basso reddito.”
“Inoltre, devono essere adempiuti tutti gli altri presupposti del diritto all’indennità per lavoro ridotto. Rammentiamo infine che l'allentamento delle disposizioni sull'indennità per lavoro ridotto nella legge COVID-19 e nell'ordinanza COVID-19 sull'assicurazione contro la disoccupazione trova applicazione solo per le perdite di lavoro in relazione con il coronavirus. Per le perdite di lavoro computabili, riconducibili esclusivamente agli interventi militari in Ucraina e alle loro conseguenze economiche, si applicano le disposizioni abituali della LADI e dell'OADI. Queste domande saranno trattate mediante la procedura ordinaria. Il termine di preannuncio è quindi di solito di 10 giorni (cfr. art. 36 LADI). Occorre tuttavia far notare che l'art. 46 cpv. 4 e 5 (accredito delle ore supplementari), l'art. 50 cpv. 2 (periodo di attesa) e l'art. 57a cpv. 1 OADI (regola dell'85%) sono stati soppressi fino al 31 marzo 2022 e non devono essere osservati nella procedura ordinaria per il periodo contabile di marzo 2022. Inoltre, la modifica dell'art. 63 OADI (computo del reddito conseguito con un’occupazione provvisoria) resterà in vigore per il periodo contabile di marzo 2022. (…)” Il 28 marzo 2022, la SECO ha adottato una Direttiva sull’indennità per lavoro ridotto (“Direttiva 2022/04: Lavoro ridotto non in relazione con la pandemia”). La “Direttiva 2022/12 del 16 dicembre 2022 per il lavoro ridotto non in relazione con la pandemia”, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, ha aggiornato e sostituito le Direttive 2022/3 e 2022/4, rispettivamente del 9 marzo e del 28 marzo 2022 (cfr. supra), e fornito istruzioni aggiornate in merito agli elementi da considerare per il preannuncio relativo al conteggio del lavoro ridotto non in relazione con la pandemia, oltre a riportare quanto indicato dalla comunicazione 2022/21 dell’11 novembre 2022 in merito alla gestione dell’indennità per lavoro ridotto in relazione all’aumento dei prezzi dell’energia elettrica. In particolare, nella Direttiva 2022/12, la SECO ha precisato quanto segue: " 2 Gestione dell’indennità per lavoro ridotto in relazione con la guerra in Ucraina e con l’aumento dei prezzi dell’energia Di norma, la politica economica svizzera si astiene dal proteggere le aziende dai rischi del mercato, poiché ciò indebolisce lo stimolo per le aziende ad adottare misure precauzionali, danneggiando la resilienza dell’economia nazionale sul lungo periodo.”
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