(Art. 34 Abs. 2 AVIG)
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Bei Doppelvergütung ist die gleichzeitige Gewährung von Einarbeitungszuschüssen und Leistungen für Arbeit in reduziertem Pensum nicht zulässig. Für die Rückerstattung der Kurzarbeitsentschädigung ist der mit den Einarbeitungszuschüssen erhaltene Betrag aus der Lohnmasse herauszurechnen; entsprechende Rückforderungsansprüche der zuständigen Behörden bleiben vorbehalten.
“In caso di disdetta del contratto senza motivi gravi (CO art. 337, cpv. 2), data durante il periodo di introduzione (dopo il periodo di prova), e non concordata con l'autorità cantonale, questa potrà richiedere al datore di lavoro il rimborso degli assegni versati. Concessione di aiuti al reinserimento LADI ad aziende che possiedono un’autorizzazione per lavoro ridotto (ILR): in linea generale è possibile assumere personale e anche ottenere misure di sostegno al collocamento per personale assunto dagli Uffici regionali di collocamento (URC). È di responsabilità dell’azienda dimostrare la compatibilità di una nuova assunzione con la perdita di lavoro annunciata e l’effettivo incasso di indennità per cui viene fatta richiesta mensilmente. Di regola non è possibile sostituire lavoratori in lavoro ridotto con nuove assunzioni. In caso di controlli, ogni caso sarà valutato singolarmente dalla competente autorità. Si rende attenti che: - il doppio indennizzo API e ILR non è autorizzato (art. 56 OADI); - la cassa di disoccupazione rimborsa l’API unicamente su presentazione della documentazione indicata nella decisione summenzionata; - per il rimborso delle indennità di lavoro ridotto è obbligatorio togliere dalla massa salariale l’importo ricevuto con l’API; - la SECO e/o le casse di disoccupazione si riservano il diritto di richiedere a posteriori la restituzione delle eventuali indennità versate in caso di doppio indennizzo.” Versamento: Gli assegni d'introduzione saranno versati all'assicurato dal datore di lavoro per la durata sopraccitata, assieme alla parte del salario a suo carico. Il datore di lavoro può ottenere il rimborso del sussidio dalla cassa disoccupazione, inviando mensilmente il conteggio del salario sottoscritto dal dipendente e dal responsabile dell’azienda. La cassa disoccupazione verserà l'ultimo assegno unicamente quando l'Ufficio misure attive avrà ricevuto il "Rapporto finale d'attività - API"! (…)" (Doc. D) 1.”
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