- Chiunque, nonostante diffida, viola intenzionalmente o per negligenza un obbligo che gli incombe giusta la presente legge oppure una disposizione presa in applicazione di quest’ultima, in particolare:
- non consegna la dichiarazione d’imposta o gli allegati di cui dev’essere corredata;
- non adempie l’obbligo di fornire attestazioni, informazioni o comunicazioni;
- viola gli obblighi che gli incombono come erede o terzo nella procedura d’inventario,
è punito con la multa.
2. La multa è di 1000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 10 000 franchi al massimo.