- Il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta,
chiunque, se obbligato a trattenere un’imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente,
chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d’imposta o un condono ingiustificato,
è punito con la multa.
2. La multa equivale di regola all’importo dell’imposta sottratta. In caso di colpa lieve, può essere ridotta a un terzo e, in caso di colpa grave, aumentata sino al triplo dell’imposta sottratta.
3. Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d’imposta, si prescinde dall’aprire un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:
- la sottrazione d’imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
- egli aiuti senza riserve l’amministrazione a determinare l’ammontare dell’imposta sottratta; e
- si adoperi seriamente per pagare l’imposta dovuta.1
4. Ad ogni ulteriore autodenuncia la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta, sempre che siano adempite le condizioni di cui al capoverso 3.2