- Chiunque dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l’esistenza nella procedura d’inventario, nell’intento di sottrarli all’inventario,
chiunque istiga a un tale atto o vi presta aiuto,
è punito con la multa.1
2. La multa è di 10 000 franchi al massimo e, in casi gravi o di recidiva, di 50 000 franchi al massimo.
3. È parimenti punibile il tentativo di dissimulazione o di distrazione di beni successori. La pena può essere più mite che in caso di infrazione consumata.
4. Se una persona di cui al capoverso 1 si denuncia spontaneamente per la prima volta, si prescinde dall’aprire un procedimento penale per dissimulazione o distrazione di beni successori nella procedura d’inventario o per eventuali altri reati commessi in questo ambito (autodenuncia esente da pena), a condizione che:
- l’infrazione non sia nota ad alcuna autorità fiscale; e
- la persona aiuti senza riserve l’amministrazione a correggere l’inventario.2