L’imposta sull’utile delle associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche è del 4,25 per cento dell’utile netto.1
L’utile inferiore a 5000 franchi non è imponibile.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 10 ott. 1997 sulla riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 669;FF 1997 II 963). ↩
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