Le persone domiciliate all’estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni bloccate di collaboratore (art. 17b cpv. 3) devono, conformemente all’articolo 17d , una quota proporzionale dell’imposta per il vantaggio valutabile in denaro.
L’aliquota dell’imposta è fissata all’11,5 per cento del vantaggio valutabile in denaro.
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