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Art. 99b

642.11LIFDFederal Act1 gen 1995Fonte originale
  1. In situazioni estreme, in particolare per quanto concerne le deduzioni forfettarie computate nell’aliquota dell’imposta alla fonte, le autorità fiscali cantonali competenti possono richiedere una tassazione ordinaria ulteriore d’ufficio a favore o a sfavore del contribuente.
  2. Il DFF disciplina le condizioni in collaborazione con i Cantoni.

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