L’imposta federale diretta in virtù dell’appartenenza economica viene riscossa dal Cantone nel quale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento fiscale si verificano:
le condizioni di cui all’articolo 4, per le persone fisiche;
le condizioni di cui all’articolo 51, per le persone giuridiche.
Se le condizioni di cui all’articolo 4 o 51 si verificano in più Cantoni, l’imposta è riscossa dal Cantone in cui si trovano gli elementi imponibili più importanti.
È fatto salvo l’articolo 107.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.