Il debitore della prestazione imponibile calcola e riscuote l’imposta alla fonte come segue:
per i lavoratori di cui all’articolo 83, secondo il diritto del Cantone in cui il lavoratore ha il domicilio o la dimora fiscale alla scadenza della prestazione imponibile;
per le persone di cui agli articoli 91 e 93−97a , secondo il diritto del Cantone in cui il debitore della prestazione imponibile ha il domicilio o la dimora fiscale oppure la sede o l’amministrazione alla scadenza della prestazione imponibile; se la prestazione imponibile è versata da uno stabilimento d’impresa situato in un altro Cantone o dallo stabilimento di un’impresa senza sede o amministrazione effettiva in Svizzera, il calcolo e la riscossione dell’imposta alla fonte si fondano sul diritto del Cantone in cui è situato lo stabilimento d’impresa;
per le persone di cui all’articolo 92, secondo il diritto del Cantone in cui gli artisti, gli sportivi o i conferenzieri esercitano la loro attività.
Se il lavoratore di cui all’articolo 91 è un dimorante settimanale, si applica per analogia il capoverso 1 lettera a.
Il debitore della prestazione imponibile versa l’imposta alla fonte al Cantone competente secondo il capoverso 1.
Per la tassazione ordinaria ulteriore è competente:
per i lavoratori di cui al capoverso 1 lettera a, il Cantone in cui il contribuente aveva il domicilio o la dimora fiscale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento;
per le persone di cui al capoverso 1 lettera b, il Cantone in cui il contribuente esercitava l’attività lucrativa alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento;
per i lavoratori di cui al capoverso 2, il Cantone in cui il contribuente era dimorante settimanale alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento.
Il Cantone competente secondo il capoverso 4 ha diritto a eventuali importi di imposta alla fonte versati ad altri Cantoni durante l’anno civile. Le imposte riscosse in eccesso sono restituite al lavoratore; è invece chiesto il pagamento di quelle non ancora versate.
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