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Die Anrechnung allfälliger minimaler Ersatzsteuerbeträge kann insb. bei immobilienreichen Gesellschaften gerechtfertigt sein. Die Rechtsprechung begründet dies damit, dass eine Mindestbesteuerung der im Kanton liegenden Immobilien sowie die Erfassung der tatsächlichen Ertragslage einer juristischen Person sachliche Gründe für eine solche Mindestbesteuerung liefern. Bei Gesellschaften mit bedeutenden Liegenschaften können hypothekarisch gesicherte Kredite zu einer niedrigen Eigenkapital- und Gewinnsituation führen, weshalb eine Mindestbesteuerung als Instrument zur Sicherstellung einer angemessenen Besteuerung gilt.
“2 LAID, per il caso in cui il Cantone preleva un’imposta minima, di computare quest’ultima sull’imposta ordinaria, non ha alcuna portata propria sul piano dell’armonizzazione; tale disposizione non fa altro che riprendere un’esigenza posta dalla giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza TF n. 2C_272/2009 del 28.10.2009, consid. 2.3 e riferimenti citati). 3.3. Nel Canton Ticino è prevista l’imposta minima sui fondi: è l’art. 88 LT che tratta tale imposta, le cui eccezioni sono previste all’art. 89 LT ed il calcolo all’art. 90 LT (Felber/Duss, op. cit., n. 9 ad art. 27 LAID). L’imposta minima fondiaria è stata giudicata compatibile con la Costituzione dal Tribunale federale (cfr. p. es. la sentenza non pubblicata n. 2A.653/2006 del 9.11.2006). Secondo l’Alta Corte la riscossione di un’imposta minima è giustificata per due motivi: in primis garantisce una imposizione minima degli immobili situati nel Cantone (Felber/Duss, op. cit., n. 21 ad art. 27 LAID e riferimenti giurisprudenziali ivi citati). Un secondo motivo, atto a legittimare il prelievo di un’imposta minima, è la rilevazione dell’effettiva redditività di una persona giuridica (sentenza TF 2P.323/2004 del 2.3.2005, consid. 2.2. citata anche in Felber/Duss, op. cit., n. 21 ad art. 27 LAID). In merito a quest’ultimo motivo, il Tribunale federale ha spiegato come esistano motivi oggettivi per riscuotere un’imposta minima fondiaria. Laddove fra gli attivi di una società figurano immobili di particolare rilievo, essa può ottenere crediti in misura superiore alla media grazie a garanzie ipotecarie e quindi può gestire la sua attività facendo capo a poco capitale proprio e utile. La società potrebbe quindi trarre vantaggio dall’aumento dei valori immobiliari e conseguire una crescita costante del proprio patrimoni, senza ottenere corrispondenti guadagni. Per tali ragioni l’imposta minima fondiaria è stata giudicata giustificata (Felber/Duss, op. cit., n. 21 ad art. 27 LAID). 4.”
“2 LAID, per il caso in cui il Cantone preleva un’imposta minima, di computare quest’ultima sull’imposta ordinaria, non ha alcuna portata propria sul piano dell’armonizzazione; tale disposizione non fa altro che riprendere un’esigenza posta dalla giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza TF n. 2C_272/2009 del 28.10.2009, consid. 2.3 e riferimenti citati). 3.3. Nel Canton Ticino è prevista l’imposta minima sui fondi: è l’art. 88 LT che tratta tale imposta, le cui eccezioni sono previste all’art. 89 LT ed il calcolo all’art. 90 LT (Felber/Duss, op. cit., n. 9 ad art. 27 LAID). L’imposta minima fondiaria è stata giudicata compatibile con la Costituzione dal Tribunale federale (cfr. p. es. la sentenza non pubblicata n. 2A.653/2006 del 9.11.2006). Secondo l’Alta Corte la riscossione di un’imposta minima è giustificata per due motivi: in primis garantisce una imposizione minima degli immobili situati nel Cantone (Felber/Duss, op. cit., n. 21 ad art. 27 LAID e riferimenti giurisprudenziali ivi citati). Un secondo motivo, atto a legittimare il prelievo di un’imposta minima, è la rilevazione dell’effettiva redditività di una persona giuridica (sentenza TF 2P.323/2004 del 2.3.2005, consid. 2.2. citata anche in Felber/Duss, op. cit., n. 21 ad art. 27 LAID). In merito a quest’ultimo motivo, il Tribunale federale ha spiegato come esistano motivi oggettivi per riscuotere un’imposta minima fondiaria. Laddove fra gli attivi di una società figurano immobili di particolare rilievo, essa può ottenere crediti in misura superiore alla media grazie a garanzie ipotecarie e quindi può gestire la sua attività facendo capo a poco capitale proprio e utile. La società potrebbe quindi trarre vantaggio dall’aumento dei valori immobiliari e conseguire una crescita costante del proprio patrimoni, senza ottenere corrispondenti guadagni. Per tali ragioni l’imposta minima fondiaria è stata giudicata giustificata (Felber/Duss, op. cit., n. 21 ad art. 27 LAID). 4.”
“456/1994 del 4.11.1996 consid. 1, StE 1997 A 24.44.4. n. 1). Le imposte minime sono citate all’art. 27 cpv. 2 LAID, ma questa disposizione ne tratta unicamente nella misura in cui esse giocano un ruolo per il calcolo dell’imposta ordinaria, ciò che costituisce l’unico oggetto degli art. 24 e segg. LAID. Del resto, l’obbligo previsto all’art. 27 cpv. 2 LAID, per il caso in cui il Cantone preleva un’imposta minima, di computare quest’ultima sull’imposta ordinaria, non ha alcuna portata propria sul piano dell’armonizzazione; tale disposizione non fa altro che riprendere un’esigenza posta dalla giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza TF n. 2C_272/2009 del 28.10.2009, consid. 2.3 e riferimenti citati). 3.3. Nel Canton Ticino è prevista l’imposta minima sui fondi: è l’art. 88 LT che tratta tale imposta, le cui eccezioni sono previste all’art. 89 LT ed il calcolo all’art. 90 LT (Felber/Duss, op. cit., n. 9 ad art. 27 LAID). L’imposta minima fondiaria è stata giudicata compatibile con la Costituzione dal Tribunale federale (cfr. p. es. la sentenza non pubblicata n. 2A.653/2006 del 9.11.2006). Secondo l’Alta Corte la riscossione di un’imposta minima è giustificata per due motivi: in primis garantisce una imposizione minima degli immobili situati nel Cantone (Felber/Duss, op. cit., n. 21 ad art. 27 LAID e riferimenti giurisprudenziali ivi citati). Un secondo motivo, atto a legittimare il prelievo di un’imposta minima, è la rilevazione dell’effettiva redditività di una persona giuridica (sentenza TF 2P.323/2004 del 2.3.2005, consid. 2.2. citata anche in Felber/Duss, op. cit., n. 21 ad art. 27 LAID). In merito a quest’ultimo motivo, il Tribunale federale ha spiegato come esistano motivi oggettivi per riscuotere un’imposta minima fondiaria. Laddove fra gli attivi di una società figurano immobili di particolare rilievo, essa può ottenere crediti in misura superiore alla media grazie a garanzie ipotecarie e quindi può gestire la sua attività facendo capo a poco capitale proprio e utile.”
Zweck der Minimalsteuer ist es, auch juristische Personen ohne Erwerbszweck, die jedoch wirtschaftliche Relevanz haben, in die Besteuerung einzubeziehen und so einen minimalen Steuerertrag für den Standort sicherzustellen.
“L’imposta minima prelevata al posto dell’imposta ordinaria sull’utile e sul capitale delle persone giuridiche è calcolata sulla base di fattori sostitutivi (art. 27 cpv. 2 LAID) quali ad esempio la proprietà immobiliare e la cifra d’affari. Attualmente, la maggior parte dei Cantoni riscuote un’imposta minima sulla cifra d’affari, sul capitale investito o sui beni immobiliari. Diversi cantoni prevedono, oltre all’imposta minima o al suo posto, un onere fiscale minimo, cioè un ammontare determinato dalla legge, che viene riscosso se le imposte ordinarie sono inferiori a tale importo (cfr. AFC, Imposition des personnes morales, Informations fiscales éditées par la Conférence suisse des impôts, Berna, giugno 2020, p. 24 s.). La LAID non prevede delle imposte minime: queste non fanno parte delle imposte che i cantoni devono prelevare in applicazione dell’art. 2 cpv. 1 LAID e che sono oggetto di armonizzazione (Felber/Duss, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar StHG, 3a ed., Basilea 2017, n. 9 ad art. 27 LAID; sentenza TF 2P.323/2004 del 2.3.2005 consid. 1.1., RDAF 2005 II p. 300, RF 60/2005 p. 689; sentenza TF 2P.456/1994 del 4.11.1996 consid. 1, StE 1997 A 24.44.4. n. 1). Le imposte minime sono citate all’art. 27 cpv. 2 LAID, ma questa disposizione ne tratta unicamente nella misura in cui esse giocano un ruolo per il calcolo dell’imposta ordinaria, ciò che costituisce l’unico oggetto degli art. 24 e segg. LAID. Del resto, l’obbligo previsto all’art. 27 cpv. 2 LAID, per il caso in cui il Cantone prelevi un’imposta minima, di computare quest’ultima sull’imposta ordinaria, non ha alcuna portata propria sul piano dell’armonizzazione; tale disposizione non fa altro che riprendere un’esigenza posta dalla giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza TF n. 2C_272/2009 del 28.10.2009, consid. 2.3 e riferimenti citati). Lo scopo dell’imposta minima è quello di includere nell’imposizione anche le società senza scopo di lucro ma che hanno una rilevanza economica, al fine di garantire un gettito fiscale minimo per il luogo di ubicazione (TF 2C_114/2017 del 14.”
“2 LAID, ma questa disposizione ne tratta unicamente nella misura in cui esse giocano un ruolo per il calcolo dell’imposta ordinaria, ciò che costituisce l’unico oggetto degli art. 24 e segg. LAID. Del resto, l’obbligo previsto all’art. 27 cpv. 2 LAID, per il caso in cui il Cantone prelevi un’imposta minima, di computare quest’ultima sull’imposta ordinaria, non ha alcuna portata propria sul piano dell’armonizzazione; tale disposizione non fa altro che riprendere un’esigenza posta dalla giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza TF n. 2C_272/2009 del 28.10.2009, consid. 2.3 e riferimenti citati). Lo scopo dell’imposta minima è quello di includere nell’imposizione anche le società senza scopo di lucro ma che hanno una rilevanza economica, al fine di garantire un gettito fiscale minimo per il luogo di ubicazione (TF 2C_114/2017 del 14.2.2018, consid. 3.2.2.). 2.3. Nel Canton Ticino è prevista l’imposta minima sui fondi: è l’art. 88 LT che tratta tale imposta, le cui eccezioni sono previste all’art. 89 LT ed il calcolo all’art. 90 LT (Felber/Duss, op. cit., n. 9 ad art. 27 LAID). L’imposta minima fondiaria è stata giudicata compatibile con la Costituzione dal Tribunale federale (cfr. p. es. la sentenza non pubblicata n. 2A.653/2006 del 9.11.2006). Secondo l’Alta Corte la riscossione di un’imposta minima è giustificata per due motivi: in primis garantisce una imposizione minima degli immobili situati nel Cantone (Felber/Duss, op. cit., n. 21 ad art. 27 LAID e riferimenti giurisprudenziali ivi citati). Un secondo motivo, atto a legittimare il prelievo di un’imposta minima, è la rilevazione dell’effettiva redditività di una persona giuridica (sentenza TF 2P.323/2004 del 2.3.2005, consid. 2.2. citata anche in Felber/Duss, op. cit., n. 21 ad art. 27 LAID). In merito a quest’ultimo motivo, il Tribunale federale ha spiegato come esistano motivi oggettivi per riscuotere un’imposta minima fondiaria. Laddove fra gli attivi di una società figurano immobili di particolare rilievo, essa può ottenere crediti in misura superiore alla media grazie a garanzie ipotecarie e quindi può gestire la sua attività facendo capo a poco capitale proprio e utile.”
Eine Mindeststeuer auf Grundstücke/Immobilien wird damit begründet, für immobilienreiche Gesellschaften eine Mindestbesteuerung der im Kanton gelegenen Liegenschaften zu gewährleisten und so die tatsächliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu erfassen. Das Bundesgericht hat insbesondere ausgeführt, dass solchen Gesellschaften aufgrund hypothekarischer Sicherheiten überdurchschnittliche Kredite möglich sind und sie von Wertsteigerungen der Immobilien profitieren können, ohne entsprechende Gewinne auszuweisen.
“2C_272/2009 del 28.10.2009, consid. 2.3 e riferimenti citati). Lo scopo dell’imposta minima è quello di includere nell’imposizione anche le società senza scopo di lucro ma che hanno una rilevanza economica, al fine di garantire un gettito fiscale minimo per il luogo di ubicazione (TF 2C_114/2017 del 14.2.2018, consid. 3.2.2.). 2.3. Nel Canton Ticino è prevista l’imposta minima sui fondi: è l’art. 88 LT che tratta tale imposta, le cui eccezioni sono previste all’art. 89 LT ed il calcolo all’art. 90 LT (Felber/Duss, op. cit., n. 9 ad art. 27 LAID). L’imposta minima fondiaria è stata giudicata compatibile con la Costituzione dal Tribunale federale (cfr. p. es. la sentenza non pubblicata n. 2A.653/2006 del 9.11.2006). Secondo l’Alta Corte la riscossione di un’imposta minima è giustificata per due motivi: in primis garantisce una imposizione minima degli immobili situati nel Cantone (Felber/Duss, op. cit., n. 21 ad art. 27 LAID e riferimenti giurisprudenziali ivi citati). Un secondo motivo, atto a legittimare il prelievo di un’imposta minima, è la rilevazione dell’effettiva redditività di una persona giuridica (sentenza TF 2P.323/2004 del 2.3.2005, consid. 2.2. citata anche in Felber/Duss, op. cit., n. 21 ad art. 27 LAID). In merito a quest’ultimo motivo, il Tribunale federale ha spiegato come esistano motivi oggettivi per riscuotere un’imposta minima fondiaria. Laddove fra gli attivi di una società figurano immobili di particolare rilievo, essa può ottenere crediti in misura superiore alla media grazie a garanzie ipotecarie e quindi può gestire la sua attività facendo capo a poco capitale proprio e utile. La società potrebbe quindi trarre vantaggio dall’aumento dei valori immobiliari e conseguire una crescita costante del proprio patrimonio, senza ottenere corrispondenti guadagni. Per tali ragioni l’imposta minima fondiaria è stata giudicata giustificata (Felber/Duss, op. cit., n. 21 ad art. 27 LAID) (sentenza CDT 80.”
“3 e riferimenti citati). 3.3. Nel Canton Ticino è prevista l’imposta minima sui fondi: è l’art. 88 LT che tratta tale imposta, le cui eccezioni sono previste all’art. 89 LT ed il calcolo all’art. 90 LT (Felber/Duss, op. cit., n. 9 ad art. 27 LAID). L’imposta minima fondiaria è stata giudicata compatibile con la Costituzione dal Tribunale federale (cfr. p. es. la sentenza non pubblicata n. 2A.653/2006 del 9.11.2006). Secondo l’Alta Corte la riscossione di un’imposta minima è giustificata per due motivi: in primis garantisce una imposizione minima degli immobili situati nel Cantone (Felber/Duss, op. cit., n. 21 ad art. 27 LAID e riferimenti giurisprudenziali ivi citati). Un secondo motivo, atto a legittimare il prelievo di un’imposta minima, è la rilevazione dell’effettiva redditività di una persona giuridica (sentenza TF 2P.323/2004 del 2.3.2005, consid. 2.2. citata anche in Felber/Duss, op. cit., n. 21 ad art. 27 LAID). In merito a quest’ultimo motivo, il Tribunale federale ha spiegato come esistano motivi oggettivi per riscuotere un’imposta minima fondiaria. Laddove fra gli attivi di una società figurano immobili di particolare rilievo, essa può ottenere crediti in misura superiore alla media grazie a garanzie ipotecarie e quindi può gestire la sua attività facendo capo a poco capitale proprio e utile. La società potrebbe quindi trarre vantaggio dall’aumento dei valori immobiliari e conseguire una crescita costante del proprio patrimoni, senza ottenere corrispondenti guadagni. Per tali ragioni l’imposta minima fondiaria è stata giudicata giustificata (Felber/Duss, op. cit., n. 21 ad art. 27 LAID). 4. 4.1. La questione litigiosa consiste nella determinazione dei presupposti, cui sottostà la riscossione dell’imposta minima. Secondo l’art. 88 LT, ciò si verifica “quando quest’imposta è superiore all’imposta sull’utile e sul capitale imponibile”.”
Eine vom Kanton erhobene Mindeststeuer kann gerechtfertigt sein, um die tatsächliche Ertragskraft einer juristischen Person festzustellen. Das gilt insbesondere für vermögens- beziehungsweise immobilienbetonte Gesellschaften, bei denen Hypothekarforderungen und geringes Eigenkapital zu Vermögenszuwächsen ohne entsprechende Gewinnrealisierung führen können; dies hat das Bundesgericht als möglichen Rechtfertigungsgrund für eine Mindestbesteuerung anerkannt.
“2018, consid. 3.2.2.). 2.3. Nel Canton Ticino è prevista l’imposta minima sui fondi: è l’art. 88 LT che tratta tale imposta, le cui eccezioni sono previste all’art. 89 LT ed il calcolo all’art. 90 LT (Felber/Duss, op. cit., n. 9 ad art. 27 LAID). L’imposta minima fondiaria è stata giudicata compatibile con la Costituzione dal Tribunale federale (cfr. p. es. la sentenza non pubblicata n. 2A.653/2006 del 9.11.2006). Secondo l’Alta Corte la riscossione di un’imposta minima è giustificata per due motivi: in primis garantisce una imposizione minima degli immobili situati nel Cantone (Felber/Duss, op. cit., n. 21 ad art. 27 LAID e riferimenti giurisprudenziali ivi citati). Un secondo motivo, atto a legittimare il prelievo di un’imposta minima, è la rilevazione dell’effettiva redditività di una persona giuridica (sentenza TF 2P.323/2004 del 2.3.2005, consid. 2.2. citata anche in Felber/Duss, op. cit., n. 21 ad art. 27 LAID). In merito a quest’ultimo motivo, il Tribunale federale ha spiegato come esistano motivi oggettivi per riscuotere un’imposta minima fondiaria. Laddove fra gli attivi di una società figurano immobili di particolare rilievo, essa può ottenere crediti in misura superiore alla media grazie a garanzie ipotecarie e quindi può gestire la sua attività facendo capo a poco capitale proprio e utile. La società potrebbe quindi trarre vantaggio dall’aumento dei valori immobiliari e conseguire una crescita costante del proprio patrimonio, senza ottenere corrispondenti guadagni. Per tali ragioni l’imposta minima fondiaria è stata giudicata giustificata (Felber/Duss, op. cit., n. 21 ad art. 27 LAID) (sentenza CDT 80.2016.196 del 17.1.2018, consid. 2.3.). 3. 3.1. Nel Canton Ticino, l’imposta minima è stata introdotta, per la prima volta, nella Legge tributaria del 1976. In merito alle ragioni della sua introduzione, così si era espresso il governo cantonale nel Messaggio n.”
“3 e riferimenti citati). 3.3. Nel Canton Ticino è prevista l’imposta minima sui fondi: è l’art. 88 LT che tratta tale imposta, le cui eccezioni sono previste all’art. 89 LT ed il calcolo all’art. 90 LT (Felber/Duss, op. cit., n. 9 ad art. 27 LAID). L’imposta minima fondiaria è stata giudicata compatibile con la Costituzione dal Tribunale federale (cfr. p. es. la sentenza non pubblicata n. 2A.653/2006 del 9.11.2006). Secondo l’Alta Corte la riscossione di un’imposta minima è giustificata per due motivi: in primis garantisce una imposizione minima degli immobili situati nel Cantone (Felber/Duss, op. cit., n. 21 ad art. 27 LAID e riferimenti giurisprudenziali ivi citati). Un secondo motivo, atto a legittimare il prelievo di un’imposta minima, è la rilevazione dell’effettiva redditività di una persona giuridica (sentenza TF 2P.323/2004 del 2.3.2005, consid. 2.2. citata anche in Felber/Duss, op. cit., n. 21 ad art. 27 LAID). In merito a quest’ultimo motivo, il Tribunale federale ha spiegato come esistano motivi oggettivi per riscuotere un’imposta minima fondiaria. Laddove fra gli attivi di una società figurano immobili di particolare rilievo, essa può ottenere crediti in misura superiore alla media grazie a garanzie ipotecarie e quindi può gestire la sua attività facendo capo a poco capitale proprio e utile. La società potrebbe quindi trarre vantaggio dall’aumento dei valori immobiliari e conseguire una crescita costante del proprio patrimoni, senza ottenere corrispondenti guadagni. Per tali ragioni l’imposta minima fondiaria è stata giudicata giustificata (Felber/Duss, op. cit., n. 21 ad art. 27 LAID). 4. 4.1. La questione litigiosa consiste nella determinazione dei presupposti, cui sottostà la riscossione dell’imposta minima. Secondo l’art. 88 LT, ciò si verifica “quando quest’imposta è superiore all’imposta sull’utile e sul capitale imponibile”.”
“456/1994 del 4.11.1996 consid. 1, StE 1997 A 24.44.4. n. 1). Le imposte minime sono citate all’art. 27 cpv. 2 LAID, ma questa disposizione ne tratta unicamente nella misura in cui esse giocano un ruolo per il calcolo dell’imposta ordinaria, ciò che costituisce l’unico oggetto degli art. 24 e segg. LAID. Del resto, l’obbligo previsto all’art. 27 cpv. 2 LAID, per il caso in cui il Cantone preleva un’imposta minima, di computare quest’ultima sull’imposta ordinaria, non ha alcuna portata propria sul piano dell’armonizzazione; tale disposizione non fa altro che riprendere un’esigenza posta dalla giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza TF n. 2C_272/2009 del 28.10.2009, consid. 2.3 e riferimenti citati). 3.3. Nel Canton Ticino è prevista l’imposta minima sui fondi: è l’art. 88 LT che tratta tale imposta, le cui eccezioni sono previste all’art. 89 LT ed il calcolo all’art. 90 LT (Felber/Duss, op. cit., n. 9 ad art. 27 LAID). L’imposta minima fondiaria è stata giudicata compatibile con la Costituzione dal Tribunale federale (cfr. p. es. la sentenza non pubblicata n. 2A.653/2006 del 9.11.2006). Secondo l’Alta Corte la riscossione di un’imposta minima è giustificata per due motivi: in primis garantisce una imposizione minima degli immobili situati nel Cantone (Felber/Duss, op. cit., n. 21 ad art. 27 LAID e riferimenti giurisprudenziali ivi citati). Un secondo motivo, atto a legittimare il prelievo di un’imposta minima, è la rilevazione dell’effettiva redditività di una persona giuridica (sentenza TF 2P.323/2004 del 2.3.2005, consid. 2.2. citata anche in Felber/Duss, op. cit., n. 21 ad art. 27 LAID). In merito a quest’ultimo motivo, il Tribunale federale ha spiegato come esistano motivi oggettivi per riscuotere un’imposta minima fondiaria. Laddove fra gli attivi di una società figurano immobili di particolare rilievo, essa può ottenere crediti in misura superiore alla media grazie a garanzie ipotecarie e quindi può gestire la sua attività facendo capo a poco capitale proprio e utile.”
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