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Art. 78g stellt eine transitorische, zugunsten der betroffenen juristischen Personen ausgestaltete Regelung über die Besteuerung stiller Reserven dar: Bei Realisation sind diese innerhalb von fünf Jahren gesondert und begünstigt zu besteuern. Die Vorschrift schreibt einheitlich vor und lässt den Kantonen keinen Ermessensspielraum bei der Anwendung.
“Les art. 24c et 78g LHID concernent les réserves latentes des sociétés. Le premier de ces deux dispositifs permet à la société contribuable qui serait assujettie pour la première fois à l’imposition en Suisse, pour des raisons décrites à l’art. 24c al. 2, de déclarer ses réserves latentes au début de l’assujettissement, sans que cette déclaration n’engendre une imposition au titre de l’impôt sur le bénéfice. Ces réserves latentes bénéficient ensuite d’un amortissement annuel (al. 3). Le second dispositif est une disposition transitoire, en faveur des sociétés qui bénéficiaient d’un statut spécial. L’art. 78g LHID prévoit une imposition plus favorable de ces sociétés, en relation avec leurs réserves latentes, en ces termes (al. 1): "[…] les réserves latentes existant à la fin de cette imposition, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, doivent, lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les cinq ans qui suivent, dans la mesure où elles n’ont pas été imposables jusqu’alors". Ces dispositions ne laissent aucune marge de manœuvre aux cantons et prescrivent l’application, dans l’imposition des personnes morales concernées, de dispositifs qui visent à alléger leurs charges fiscales. Les personnes morales concernées étant notamment celles qui se sont vu retirer un statut spécial, ces systèmes entrent également dans l’esprit de rééquilibrage voulu par le législateur avec la RFFA.”
Art. 78g regelt transitorisch die bei Wegfall des privilegierten Status bestehenden bis dahin nicht besteuerten stillen Reserven: Werden diese realisiert, sind sie innerhalb von fünf Jahren gesondert zu besteuern. Die Höhe der geltend gemachten stillen Reserven wird von der Veranlagungsbehörde mittels Verfügung festgesetzt. Die Quellen deuten darauf hin, dass diese Bestimmungen eine bundesrechtlich bestimmte Übergangsregelung darstellen, die den Kantonen keinen Ermessensspielraum lässt.
“Les art. 24c et 78g LHID concernent les réserves latentes des sociétés. Le premier de ces deux dispositifs permet à la société contribuable qui serait assujettie pour la première fois à l’imposition en Suisse, pour des raisons décrites à l’art. 24c al. 2, de déclarer ses réserves latentes au début de l’assujettissement, sans que cette déclaration n’engendre une imposition au titre de l’impôt sur le bénéfice. Ces réserves latentes bénéficient ensuite d’un amortissement annuel (al. 3). Le second dispositif est une disposition transitoire, en faveur des sociétés qui bénéficiaient d’un statut spécial. L’art. 78g LHID prévoit une imposition plus favorable de ces sociétés, en relation avec leurs réserves latentes, en ces termes (al. 1): "[…] les réserves latentes existant à la fin de cette imposition, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, doivent, lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les cinq ans qui suivent, dans la mesure où elles n’ont pas été imposables jusqu’alors". Ces dispositions ne laissent aucune marge de manœuvre aux cantons et prescrivent l’application, dans l’imposition des personnes morales concernées, de dispositifs qui visent à alléger leurs charges fiscales. Les personnes morales concernées étant notamment celles qui se sont vu retirer un statut spécial, ces systèmes entrent également dans l’esprit de rééquilibrage voulu par le législateur avec la RFFA.”
“L’UTPG ritiene per contro che, se la ricorrente avesse voluto far valere delle riserve occulte, esistenti sulla partecipazione litigiosa, avrebbe dovuto presentare una dichiarazione in tal senso nel momento in cui ha perso il beneficio della tassazione privilegiata quale holding. Non avendolo fatto, il valore della partecipazione determinante per l’imposta sull’utile corrisponde a quello risultante dal bilancio al 31.12.2020. 4.2. I regimi fiscali privilegiati (società holding, società di amministrazione e società ausiliaria) definiti agli articoli 91-93 della Legge tributaria e articoli correlati (artt. 67 cpv. 1 lett. c, secondo periodo LT, 70 cpv. 3, secondo periodo LT, 81 cpv. 2 LT, 94 LT e 101 cpv. 3 LT), sono stati aboliti e le relative disposizioni legali abrogate a partire dal 1.1.2020 con l’entrata in vigore della Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS del 28 settembre 2018 (RFFA) e con le modifiche adottate dal legislatore cantonale con la legge del 4 novembre 2019. Oltre ad abolire i predetti regimi fiscali, la RFFA ha introdotto una serie di disposizioni tra cui una norma transitoria (art. 78g LAID). L’art. 78g cpv. 1 LAID fa riferimento all’uscita dal regime fiscale privilegiato, imposto dalla RFFA, e stabilisce che, in caso di realizzazione le riserve occulte esistenti al termine di questa imposizione, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono tassate separatamente entro cinque anni, nella misura in cui non erano imponibili sino a quel momento. La fine dell’imposizione come società con statuto speciale fa sì che le riserve occulte sinora non imponibili, compreso il valore aggiunto generato internamente, siano ora soggette all’imposta, ma a un’aliquota separata per evitare una sovrimposizione. Non sono invece tassati all’aliquota separata i ricavi delle partecipazioni, soggetti all’esenzione indiretta e quindi all’aliquota ordinaria (Messaggio cit., FF 2018 2079, p. 2145). Per l’art. 78g cpv. 2 LAID, l’importo delle riserve occulte fatte valere dalla persona giuridica, compreso il valore aggiunto generato internamente, è stabilito mediante decisione dall’autorità di tassazione.”
Die juristische Person hat die bestehenden stillen Reserven einschliesslich des intern geschaffenen Mehrwerts zu quantifizieren und nachzuweisen; die Veranlagungsbehörde setzt den festgestellten Betrag mittels Verfügung fest.
“2 LAID, l’importo delle riserve occulte fatte valere dalla persona giuridica, compreso il valore aggiunto generato internamente, è stabilito mediante decisione dall’autorità di tassazione. Nei cinque anni successivi la realizzazione di riserve occulte (reali, contabili o dovute alla sistematica fiscale) sarà tassata separatamente fino a concorrenza del valore massimo stabilito. Con la dichiarazione d’imposta per l’ultimo periodo secondo il diritto anteriore, le imprese devono dichiarare le riserve occulte esistenti, compreso il valore aggiunto generato internamente. Se la società non fa valere riserve occulte, non ci sono decisioni da emanare. In futuro tutti gli utili realizzati saranno imponibili all’aliquota ordinaria. Se vengono fatte valere riserve occulte, queste devono essere verificate dalle autorità di tassazione e stabilite mediante decisione (Messaggio cit., FF 2018 2079, p. 2146). 4.3. 4.3.1. L’art. 78g LAID è stato implementato, a livello ticinese, all’art. 314d LT (“Disposizione transitoria a seguito dell’abrogazione degli art. 91-93”). Il capoverso 1 prevede quanto segue: Se una persona giuridica è stata tassata conformemente agli articoli 91-93 del diritto anteriore, su richiesta del contribuente, in caso di realizzazione, le riserve occulte esistenti al termine di questa imposizione, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono tassate separatamente entro cinque anni. La tassazione separata è applicabile solo alla parte delle riserve che non era imponibile secondo il diritto anteriore. Sono eccettuate le riserve su partecipazioni ai sensi dell’art. 77. L’aliquota applicabile all’importo da imporre separatamente è del 1 per cento. L’art. 314d cpv. 3 LT stabilisce che: L’importo delle riserve occulte e del valore aggiunto generato internamente deve essere quantificato e comprovato dalla persona giuridica e stabilito mediante decisione dall’autorità di tassazione.”
“2 LAID, l’importo delle riserve occulte fatte valere dalla persona giuridica, compreso il valore aggiunto generato internamente, è stabilito mediante decisione dall’autorità di tassazione. Nei cinque anni successivi la realizzazione di riserve occulte (reali, contabili o dovute alla sistematica fiscale) sarà tassata separatamente fino a concorrenza del valore massimo stabilito. Con la dichiarazione d’imposta per l’ultimo periodo secondo il diritto anteriore, le imprese devono dichiarare le riserve occulte esistenti, compreso il valore aggiunto generato internamente. Se la società non fa valere riserve occulte, non ci sono decisioni da emanare. In futuro tutti gli utili realizzati saranno imponibili all’aliquota ordinaria. Se vengono fatte valere riserve occulte, queste devono essere verificate dalle autorità di tassazione e stabilite mediante decisione (Messaggio cit., FF 2018 2079, p. 2146). 4.3. 4.3.1. L’art. 78g LAID è stato implementato, a livello ticinese, all’art. 314d LT (“Disposizione transitoria a seguito dell’abrogazione degli art. 91-93”). Il capoverso 1 prevede quanto segue: Se una persona giuridica è stata tassata conformemente agli articoli 91-93 del diritto anteriore, su richiesta del contribuente, in caso di realizzazione, le riserve occulte esistenti al termine di questa imposizione, compreso il valore aggiunto generato internamente, sono tassate separatamente entro cinque anni. La tassazione separata è applicabile solo alla parte delle riserve che non era imponibile secondo il diritto anteriore. Sono eccettuate le riserve su partecipazioni ai sensi dell’art. 77. L’aliquota applicabile all’importo da imporre separatamente è del 1 per cento. L’art. 314d cpv. 3 LT stabilisce che: L’importo delle riserve occulte e del valore aggiunto generato internamente deve essere quantificato e comprovato dalla persona giuridica e stabilito mediante decisione dall’autorità di tassazione.”