Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Sept. 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3710). ↩
2 commentaries
In der angeführten Entscheidung führt die Ausgleichskasse aus, dass das Unterlassen der kommunalen AVS‑Stelle, die Scheidung zu melden, als Fehler der Gemeindestelle zu qualifizieren ist; die Stelle wird im Entscheid als Organ der Cassa (Art. 115 OAVS) bezeichnet. Dies wurde im Verfahren als relevant für die Frage einer Rückerstattungsforderung herangezogen.
“-) sulla base di 44 anni di contribuzione e di un reddito annuo medio determinante di Fr. 65'964.-. La nuova prestazione ha portato la Cassa di compensazione a richiedere la restituzione di Fr. 11'427.- versati dal 1° agosto 2018 al 28 febbraio 2022. 1.4. Con decisione su opposizione del 2 maggio 2022 (doc. A) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione cautelativa del 22 marzo 2022 (doc. C) dell'assicurato, allora patrocinato dall'avv. __________, poi completata il 25 aprile 2022 (doc. D). L'amministrazione ha fatto valere che, poiché la rendita è stata versata sulla base di una decisione errata visto che non ha effettuato un nuovo calcolo della prestazione a seguito del divorzio del 2018, e dato che la correzione riveste una notevole importanza, l'interessato è tenuto a restituire quanto ha percepito di troppo. Quanto alla perenzione sollevata dall'opponente, la Cassa ha precisato che l'errore dell'Agenzia comunale AVS, che è un organo della Cassa (art. 115 OAVS), è stato commesso nel 2018 quando non le ha comunicato il divorzio dell'assicurato, avendo essa continuato a versargli la medesima prestazione senza invece ricalcolarla. È solo con la richiesta di splitting inoltrata dalla ex moglie che l'amministrazione è venuta a conoscenza del cambiamento di stato civile e della presenza di un errore nel calcolo della rendita assegnata all'assicurato il 12 luglio 2017. Inoltre la Cassa ha osservato che la richiesta di condono potrà essere evasa soltanto alla crescita in giudicato della decisione di restituzione. Da ultimo, l'amministrazione ha respinto la richiesta di proroga dell'interessato per potere acquisire l'incarto degli assegni familiari e quindi completare l'opposizione, giacché le eventuali informazioni ivi contenute non modificherebbero la decisione, avendo i due Servizi competenze specifiche e ben definite che si differenziano le une dalle altre. Pertanto, le informazioni che l'assicurato ha eventualmente fornito al Servizio degli assegni familiari non sono scambiate automaticamente con il Servizio rendite e indennità.”
“-) sulla base di 44 anni di contribuzione e di un reddito annuo medio determinante di Fr. 65'964.-. La nuova prestazione ha portato la Cassa di compensazione a richiedere la restituzione di Fr. 11'427.- versati dal 1° agosto 2018 al 28 febbraio 2022. 1.4. Con decisione su opposizione del 2 maggio 2022 (doc. A) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione cautelativa del 22 marzo 2022 (doc. C) dell'assicurato, allora patrocinato dall'avv. __________, poi completata il 25 aprile 2022 (doc. D). L'amministrazione ha fatto valere che, poiché la rendita è stata versata sulla base di una decisione errata visto che non ha effettuato un nuovo calcolo della prestazione a seguito del divorzio del 2018, e dato che la correzione riveste una notevole importanza, l'interessato è tenuto a restituire quanto ha percepito di troppo. Quanto alla perenzione sollevata dall'opponente, la Cassa ha precisato che l'errore dell'Agenzia comunale AVS, che è un organo della Cassa (art. 115 OAVS), è stato commesso nel 2018 quando non le ha comunicato il divorzio dell'assicurato, avendo essa continuato a versargli la medesima prestazione senza invece ricalcolarla. È solo con la richiesta di splitting inoltrata dalla ex moglie che l'amministrazione è venuta a conoscenza del cambiamento di stato civile e della presenza di un errore nel calcolo della rendita assegnata all'assicurato il 12 luglio 2017. Inoltre la Cassa ha osservato che la richiesta di condono potrà essere evasa soltanto alla crescita in giudicato della decisione di restituzione. Da ultimo, l'amministrazione ha respinto la richiesta di proroga dell'interessato per potere acquisire l'incarto degli assegni familiari e quindi completare l'opposizione, giacché le eventuali informazioni ivi contenute non modificherebbero la decisione, avendo i due Servizi competenze specifiche e ben definite che si differenziano le une dalle altre. Pertanto, le informazioni che l'assicurato ha eventualmente fornito al Servizio degli assegni familiari non sono scambiate automaticamente con il Servizio rendite e indennità.”
Nach der zitierten Entscheidung im Kanton Tessin bestehen für die dortigen kommunalen AHV‑Agenturen keine gesetzlichen Grundlagen, die sie als «Organ der Ausgleichskasse» qualifizieren oder ihnen ausdrücklich die Pflicht zuweisen würden, persönliche Änderungen der Versicherten der Ausgleichskasse zu melden. Dementsprechend führen Unterlassungen solcher Agenturen nach dieser Entscheidung nicht automatisch zu einem Fehler der Ausgleichskasse.
“Tuttavia, i compiti indicati all'art. 6 del predetto Decreto legislativo risultano essere, almeno parzialmente, dei compiti obsoleti, non più attuali, che non rispecchiano la reale situazione e quindi le attività che le Agenzie comunali AVS svolgono effettivamente. La maggior parte di questi compiti sono rimasti solo teorici, mentre nella pratica i dipendenti delle Agenzie comunali AVS si occupano di altre mansioni. Un aggiornamento di questi compiti sarebbe perciò auspicabile, cosicché l'attività concretamente svolta dalle Agenzie comunali AVS ticinesi sia debitamente supportata da una norma legale. Nella fattispecie, benché la Cassa di compensazione abbia riconosciuto, nella decisione impugnata, che "l'errore dell'agenzia comunale AVS di __________ (organo della Cassa; cfr. art. 115 OAVS) è stato commesso nel 2018 quando non ha portato a conoscenza della Cassa il fatto che l'assicurato avesse divorziato" (doc. A punto 4.1), a differenza che nel Canton Berna, non v'è qui alcuna base legale che qualifichi le Agenzie comunale AVS in Ticino come "organo della Cassa cantonale di compensazione". Neppure v'è un'attribuzione, fra le varie mansioni, che dette Agenzie debbano comunicare alla Cassa cantonale di compensazione le modifiche personali degli assicurati. Così stando le cose, non si può pertanto concludere che vi sia stato un errore da parte dell'Agenzia comunale AVS nel non avere informato la Cassa di compensazione dell'avvenuto divorzio dell'assicurato. Da quanto precede discende che l'omissione, da parte dell'Agenzia comunale AVS, di notificare alla Cassa CO 1 la comunicazione avuta dal controllo abitanti del Comune (e non direttamente dall’assicurato) dell’avvenuto divorzio del ricorrente appena ne è venuta a conoscenza il 2 agosto 2018, non neutralizza la violazione dell'obbligo di informare commessa dall'assicurato.”
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