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Art. 108

291LDIPFederal Act1 gen 1989Fonte originale
  1. Le decisioni straniere concernenti diritti reali su fondi sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di situazione dei fondi.
  2. Le decisioni straniere concernenti diritti reali su cose mobili sono riconosciute in Svizzera se pronunciate:
    1. nello Stato di domicilio del convenuto;
    2. nello Stato di situazione della cosa, sempreché il convenuto vi dimori abitualmente;
    3. 1 .

Footnotes

  1. Abrogata dall’art. 2 del DF del 3 ott. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero la Conv. dell’Aia sulla L applicabile ad alcuni diritti su strumenti finanziari detenuti presso un intermediario, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6579;FF 2006 8533).

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