Se sono strettamente connesse con un decreto di fallimento riconosciuto in Svizzera, le decisioni straniere sulle azioni revocatorie e su altri atti che danneggiano il creditore sono riconosciute secondo gli articoli 25–27, a condizione che siano state prese o riconosciute nello Stato da cui emana il decreto di fallimento e il convenuto non sia domiciliato in Svizzera.
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LDIP art. 174c n. 4 La nuova disciplina mira a evitare situazioni di stallo come quelle previste dal diritto previgente, promuovendo il coordinamento transfrontaliero delle decisioni revocatorie. Ciò preserva in particolare la capacità di azione quando un patrimonio situato all'estero è stato trasferito, mediante un atto impugnabile, a un terzo domiciliato in Svizzera.
“La nuova regolamentazione permette di evitare le situazioni di bloccaggio che si potevano riscontrare sotto l’imperio del diritto previgente, in cui né il riconoscimento della decisione revocatoria estera né l’avvio di un’azione in Svizzera erano ammissibili, pur garantendo la protezione dei creditori indicati all’art. 172 cpv. 1 LFDIP – con il meccanismo degli art. 166 segg. LDIP – e del convenuto con domicilio o sede in Svizzera (che beneficia delle garanzie processuali del diritto svizzero). La volontà di coordinare sul piano internazionale le azioni revocatorie e di responsabilità per danni ai creditori che ispira il nuovo art. 174c LDIP richiede di rinunciare a limitare l’azione revocatoria svizzera ai beni sottratti alla massa attiva secondaria, onde scansare la situazione di paralisi in cui ci si troverebbe nei casi in cui un bene situato all’estero è stato trasferito con un atto revocabile a un terzo domiciliato in Svizzera. L’art. 174c LDIP sarebbe infatti inapplicabile in ragione del domicilio svizzero del convenuto e nel contempo sarebbe esclusa un’azione revocatoria sulla scorta dell’art. 171 LDIP qualora il bene sia rimasta all’estero (in tal senso: Kuonen/Bianchi, Droit suisse de la faillite internationale: quoi de neuf ?, RSJ 2019 pagg. 510-511 ad b, il cui esempio non è però calzante, poiché se il bene si trova in Svizzera al momento del riconoscimento del fallimento estero rientra nella massa attiva secondaria, v. sopra consid. 5.1).”
“La nuova regolamentazione permette di evitare le situazioni di bloccaggio che si potevano riscontrare sotto l’imperio del diritto previgente, in cui né il riconoscimento della decisione revocatoria estera né l’avvio di un’azione in Svizzera erano ammissibili, pur garantendo la protezione dei creditori indicati all’art. 172 cpv. 1 LFDIP – con il meccanismo degli art. 166 segg. LDIP – e del convenuto con domicilio o sede in Svizzera (che beneficia delle garanzie processuali del diritto svizzero). La volontà di coordinare sul piano internazionale le azioni revocatorie e di responsabilità per danni ai creditori che ispira il nuovo art. 174c LDIP richiede di rinunciare a limitare l’azione revocatoria svizzera ai beni sottratti alla massa attiva secondaria, onde scansare la situazione di paralisi in cui ci si troverebbe nei casi in cui un bene situato all’estero è stato trasferito con un atto revocabile a un terzo domiciliato in Svizzera. L’art. 174c LDIP sarebbe infatti inapplicabile in ragione del domicilio svizzero del convenuto e nel contempo sarebbe esclusa un’azione revocatoria sulla scorta dell’art. 171 LDIP qualora il bene sia rimasta all’estero (in tal senso: Kuonen/Bianchi, Droit suisse de la faillite internationale: quoi de neuf ?, RSJ 2019 pagg. 510-511 ad b, il cui esempio non è però calzante, poiché se il bene si trova in Svizzera al momento del riconoscimento del fallimento estero rientra nella massa attiva secondaria, v. sopra consid. 5.1).”
art. 174c LDIP ha lo scopo di evitare situazioni di stallo nel contesto transfrontaliero. Secondo la giurisprudenza citata, la nuova norma consente che né lo strumento di riconoscimento né quello per far valere le azioni revocatorie, estere o svizzere, risultino vanificati quando altrimenti, a causa della residenza del convenuto in Svizzera o della permanenza del patrimonio contestato all'estero, non sarebbe possibile la loro esecuzione. Per questo motivo si è rinunciato a limitare la competenza svizzera ad esercitare l'azione revocatoria agli attivi secondari.
“La nuova regolamentazione permette di evitare le situazioni di bloccaggio che si potevano riscontrare sotto l’imperio del diritto previgente, in cui né il riconoscimento della decisione revocatoria estera né l’avvio di un’azione in Svizzera erano ammissibili, pur garantendo la protezione dei creditori indicati all’art. 172 cpv. 1 LFDIP – con il meccanismo degli art. 166 segg. LDIP – e del convenuto con domicilio o sede in Svizzera (che beneficia delle garanzie processuali del diritto svizzero). La volontà di coordinare sul piano internazionale le azioni revocatorie e di responsabilità per danni ai creditori che ispira il nuovo art. 174c LDIP richiede di rinunciare a limitare l’azione revocatoria svizzera ai beni sottratti alla massa attiva secondaria, onde scansare la situazione di paralisi in cui ci si troverebbe nei casi in cui un bene situato all’estero è stato trasferito con un atto revocabile a un terzo domiciliato in Svizzera. L’art. 174c LDIP sarebbe infatti inapplicabile in ragione del domicilio svizzero del convenuto e nel contempo sarebbe esclusa un’azione revocatoria sulla scorta dell’art. 171 LDIP qualora il bene sia rimasta all’estero (in tal senso: Kuonen/Bianchi, Droit suisse de la faillite internationale: quoi de neuf ?, RSJ 2019 pagg. 510-511 ad b, il cui esempio non è però calzante, poiché se il bene si trova in Svizzera al momento del riconoscimento del fallimento estero rientra nella massa attiva secondaria, v. sopra consid. 5.1).”
LDIP art. 174c n. 2 La presentazione della domanÚ di riconoscimento può essere riservata al curatore della massa fallimentare nazionale. Occorre pertanto verificare se il curatore estero sia titolare della necessaria legittimazione ad agire in giudizio; un'eccezione sussiste solo se il giudiÎ competente nello Stato di riconoscimento ha rinunciato alla procedura ancillare.
“La cour cantonale a relevé que, selon la première juge, en raison de la liquidation judiciaire (faillite) de B.________ ordonnée le 23 avril 2007, la cause était régie par les art. 166 à 175 LDIP, à l'exclusion de la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (art. 1 al. 2 let. b CL; RS 0.275.12). Relevant que le jugement étranger du 23 mai 2011 avait été prononcé sur la base de l'art. L.631-1 ( recte : L.632-1 selon sa décision) du Code de commerce français, la première juge avait estimé qu'il trouvait son fondement dans le droit de la faillite et qu'il était ainsi une décision étroitement liée à une décision de faillite au sens de l'art. 174c LDIP. Elle avait ainsi retenu que le droit de demander la reconnaissance de la décision et de procéder, en cas d'une telle reconnaissance, au recouvrement de la créance qui en découlait appartenait à l'administrateur de la faillite ancillaire et non à l'administrateur de la faillite étrangère, à moins qu'une renonciation à la procédure de faillite ancillaire ait été prononcée par le tribunal ayant reconnu la décision de faillite étrangère. Or, la poursuivante n'avait ni allégué, ni établi que la décision du 23 avril 2007 relative à la liquidation judiciaire de B.________ avait été reconnue en Suisse et qu'une renonciation à la procédure de faillite ancillaire avait été ordonnée. La première juge avait donc considéré que A.________, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de B.________, n'avait pas la "qualité pour agir", raison pour laquelle elle avait rejeté la requête. La cour cantonale a souligné que le Tribunal fédéral avait considéré qu'il lui incombait d'examiner (d'office) si l'administrateur de la faillite étrangère était à même d'intenter un procès pour le compte de la société étrangère faillie, vérifiant ainsi la capacité de procéder de celui-ci, même si ce point n'était pas discuté par les parties (arrêt 4A_34/2021 du 18 mars 2022 consid.”
L'art. 174c LDIP persegue il coordinamento internazionale delle pretese revocatorie e derivanti da illeciti e ha lo scopo di evitare blocchi procedurali. La disposizione opta quindi per una soluzione che non si limiti ai soli beni rimasti all'estero. Contemporaneamente la fonte chiarisÎ che l'art. 174c non è applicabile quando il convenuto ha il domicilio in Svizzera.
“La nuova regolamentazione permette di evitare le situazioni di bloccaggio che si potevano riscontrare sotto l’imperio del diritto previgente, in cui né il riconoscimento della decisione revocatoria estera né l’avvio di un’azione in Svizzera erano ammissibili, pur garantendo la protezione dei creditori indicati all’art. 172 cpv. 1 LFDIP – con il meccanismo degli art. 166 segg. LDIP – e del convenuto con domicilio o sede in Svizzera (che beneficia delle garanzie processuali del diritto svizzero). La volontà di coordinare sul piano internazionale le azioni revocatorie e di responsabilità per danni ai creditori che ispira il nuovo art. 174c LDIP richiede di rinunciare a limitare l’azione revocatoria svizzera ai beni sottratti alla massa attiva secondaria, onde scansare la situazione di paralisi in cui ci si troverebbe nei casi in cui un bene situato all’estero è stato trasferito con un atto revocabile a un terzo domiciliato in Svizzera. L’art. 174c LDIP sarebbe infatti inapplicabile in ragione del domicilio svizzero del convenuto e nel contempo sarebbe esclusa un’azione revocatoria sulla scorta dell’art. 171 LDIP qualora il bene sia rimasta all’estero (in tal senso: Kuonen/Bianchi, Droit suisse de la faillite internationale: quoi de neuf ?, RSJ 2019 pagg. 510-511 ad b, il cui esempio non è però calzante, poiché se il bene si trova in Svizzera al momento del riconoscimento del fallimento estero rientra nella massa attiva secondaria, v. sopra consid. 5.1).”
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