1Il decreto straniero di fallimento è riconosciuto ad istanza dell’amministrazione straniera del fallimento, del debitore o di un creditore se:
- è esecutivo nello Stato in cui è stato pronunciato;
- non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l’articolo 27; e
- è stato pronunciato:
1. nello Stato di domicilio del debitore, o
2. nello Stato nel quale era situato il centro degli interessi principali del debitore, a condizione che questi non fosse domiciliato in Svizzera nel momento dell’apertura della procedura straniera.
2. Se il debitore ha una succursale in Svizzera, i procedimenti previsti dall’articolo 50 capoverso 1 della legge federale dell’11 aprile 18891sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) sono ammissibili fino alla pubblicazione del riconoscimento secondo l’articolo 169 della presente legge.
3. Se è già stato aperto un procedimento secondo l’articolo 50 capoverso 1 LEF e il termine secondo l’articolo 250 LEF non è ancora scaduto, il procedimento è sospeso dopo il riconoscimento del decreto straniero di fallimento. I crediti già insinuati sono menzionati nella graduatoria della procedura di fallimento ancillare conformemente all’articolo 172. Le spese procedurali accumulate sono riportate nella procedura di fallimento ancillare.