Per le azioni o i provvedimenti concernenti i rapporti patrimoniali tra i coniugi sono competenti:
- 1 per la liquidazione del regime dei beni in caso di morte di un coniuge, i tribunali o le autorità svizzeri competenti a liquidare la successione (art. 86–89), salvo nei casi di cui all’articolo 88b ;
- 2 per la liquidazione del regime dei beni in caso di scioglimento giudiziale del matrimonio o di separazione, i tribunali svizzeri competenti in merito (art. 59, 60, 60a , 63, 64);
- negli altri casi, i tribunali o le autorità svizzeri competenti per le azioni o per i provvedimenti concernenti gli effetti del matrimonio (art. 46 e 47).