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Perché gli effetti del decreto di fallimento straniero sui beni situati in Svizzera si producano in Svizzera, è necessario che la decisione fallimentare straniera venga previamente riconosciuta in Svizzera; successivamente l'amministrazione fallimentare estera — ovvero un creditore da essa legittimato — può esercitare l'azione revocatoria prevista dagli art. 285–292 LEF.
“290 LEF) e chi per l’atto rivocabile avesse acquistato beni del debitore è tenuto a restituirli (art. 291 LEF). Fino al 31 dicembre 2019 l’azione revocatoria si prescriveva in due anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2 n. 2), e ora in tre anni (art. 292 cpv.1 n. 2 LEF). Qualora il fallimento (o una procedura analoga) sia stato pronunciato all’estero, l’avvio di un’azione revocatoria in Svizzera su beni ivi situati presuppone che la decisione di fallimento estera sia stata riconosciuta in Svizzera ad istanza dell’amministrazione straniera del fallimento, del debitore o di un creditore (art. 166 e 175 LDIP), così da poterne estendere gli effetti ai beni del debitore situati in Svizzera, effetti che sono però disciplinati esclusivamente dal diritto del fallimento svizzero (art. 170 cpv. 1 LDIP). L’azione revocatoria è quindi regolata dagli art. 285 a 292 LEF e può essere proposta anche dall’amministrazione straniera del fallimento o da un creditore del fallito cui l’ufficio dei fallimenti ha ceduto la pretesa revocatoria (cfr. art. 171 LDIP).”
“290 LEF) e chi per l’atto rivocabile avesse acquistato beni del debitore è tenuto a restituirli (art. 291 LEF). Fino al 31 dicembre 2019 l’azione revocatoria si prescriveva in due anni dalla dichiarazione di fallimento (art. 285 cpv. 2 n. 2), e ora in tre anni (art. 292 cpv.1 n. 2 LEF). Qualora il fallimento (o una procedura analoga) sia stato pronunciato all’estero, l’avvio di un’azione revocatoria in Svizzera su beni ivi situati presuppone che la decisione di fallimento estera sia stata riconosciuta in Svizzera ad istanza dell’amministrazione straniera del fallimento, del debitore o di un creditore (art. 166 e 175 LDIP), così da poterne estendere gli effetti ai beni del debitore situati in Svizzera, effetti che sono però disciplinati esclusivamente dal diritto del fallimento svizzero (art. 170 cpv. 1 LDIP). L’azione revocatoria è quindi regolata dagli art. 285 a 292 LEF e può essere proposta anche dall’amministrazione straniera del fallimento o da un creditore del fallito cui l’ufficio dei fallimenti ha ceduto la pretesa revocatoria (cfr. art. 171 LDIP).”
Il curatore fallimentare estero è autorizzato in Svizzera soltanto a chiedere il riconoscimento del decreto fallimentare estero e misure provvisorie (conservative) e — dopo il riconoscimento del decreto e qualora l'ufficio fallimentare svizzero e i creditori collocati rinuncino a farlo — a far valere le azioni revocatorie ai sensi dell'art. 285 ff. LEF. La massa fallimentare estera non è autorizzata a compiere atti esecutivi in Svizzera, a promuovere azioni contro (presunti) debitori o a depositare crediti nel fallimento svizzero. Tale limitazione risponÞ al concetto di assistenza giudiziaria sancito negli art. 166 ff. LDIP e alla tutela, in particolare, dei creditori privilegiati in Svizzera.
“Der ausländische Konkursverwalter ist in der Schweiz einzig berechtigt, die Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets sowie den Erlass sichernder Massnahmen zu beantragen (Art. 166 Abs. 1 und Art. 168 IPRG) und - nach erfolgter Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets in der Schweiz - gestützt auf Art. 171 IPRG Anfechtungsansprüche gemäss den Art. 285 ff. SchKG (oder andere Ansprüche) einzuklagen, sofern das schweizerische Konkursamt und die kollozierten Gläubiger darauf verzichtet haben ( BGE 137 III 374 E. 3). Demgegenüber ist eine ausländische Konkursmasse nicht befugt, in der Schweiz Betreibungshandlungen vorzunehmen, eine Klage gegen einen angeblichen Schuldner des Konkursiten zu erheben oder im Konkurs des Schuldners in der Schweiz eine Forderung einzugeben. Die Beschränkung der Kompetenzen (einschliesslich Prozessführungsbefugnis) bezweckt, dem System von Art. 166 ff. IPRG mit seinem Rechtshilfekonzept, welches u.a. dem Schutz einer begrenzten Passivmasse - der pfandgesicherten und privilegierten Gläubiger (Art. 172 Abs. 1 IPRG) - dient, zum Durchbruch zu verhelfen (zuletzt bestätigt mit Urteil 5A_520/2016 vom 19. Januar 2017 E. 2.1, in: BlSchK 2018 S. 95; zum Ganzen: BGE 141 III 222 E. 5 S. 225; BGE 139 III 236 E. 4.2; BGE 137 III 570 E. 2, BGE 137 III 631 E. 2.3; BGE 135 III 40 E. 2.”
“170 cpv. 3 LDIP) e il provento serve anzitutto a disinteressare i crediti garantiti da pegno e i crediti pignoratizi privilegiati, di creditori domiciliati in Svizzera (art. 172 cpv. 1 LDIP), mentre solo un’eventuale eccedenza è messa a disposizione dell’amministrazione straniera del fallimento o dei creditori legittimati se la graduatoria estera è riconosciuta in Svizzera (art. 173 LDIP). Sapere se una massa fallimentare estera, rispettivamente il suo amministratore, può disporre di beni situati in Svizzera al posto del fallito è una questione di diritto del fallimento da esaminare alla luce della legge svizzera. L’amministratore estero è unicamente legittimato a domandare il riconoscimento del decreto di fallimento estero e nel contempo l’adozione di provvedimenti conservativi in Svizzera (art. 166 cpv. 1 e 168 LDIP), nonché – una volta riconosciuto il decreto di fallimento estero – proporre l’azione revocatoria giusta gli art. 285 a 289 LEF (art. 171 LDIP), qualora l’ufficio dei fallimenti e i creditori iscritti nella graduatoria vi abbiano rinunciato. La massa fallimentare estera non è invece autorizzata a compiere atti esecutivi, presentare un’azione giudiziaria contro un eventuale debitore del fallito o insinuare un credito nel fallimento del debitore in Svizzera. Tale limitazione ha per scopo di evitare che gli amministratori esteri possano eludere il sistema previsto dagli art. 166 a 175 LEF e segnatamente il privilegio a favore dei creditori domiciliati in Svizzera (sentenza del Tribunale federale 5A_520/2016 del 19 gennaio 2017, consid. 2.1 e riferimenti citati; sentenza della CEF”
La curatela fallimentare estera è, ai sensi dell'art. 171 LDIP (in connessione con le disposizioni sul riconoscimento e sulle misure conservatorie), autorizzata soltanto a chiedere il riconoscimento della decisione fallimentare estera, a richiedere misure conservatorie e — dopo il riconoscimento — a promuovere azioni revocatorie e di ripetizione ai sensi degli artt. 285–292 LEF, salvo che l'ufficio fallimentare svizzero e i creditori iscritti non abbiano rinunciato. Non è autorizzata a compiere in Svizzera atti di esecuzione forzata (in particolare nessuna procedura esecutiva, nessun atto processuale volto all'esecuzione dei crediti e nessuna insinuazione di crediti). Tale limitazione mira a preservare la protezione dei creditori privilegiati prevista in Svizzera.
“Dans le cas contraire, le système conçu par la LDIP aux dispositions précitées, qui vise notamment à privilégier les créanciers domiciliés en Suisse, serait vidé de son sens (ATF 145 II 168 consid. 3.2.3; 137 III 631 consid. 2.2.3; 137 III 570 consid. 3; 130 III 620 consid. 3.4.2); pour la même raison, la question de la reconnaissance ne peut être tranchée qu'à titre principal et non pas à titre préliminaire, par exemple dans le cadre d'une poursuite ou d'une action en paiement (ATF 134 III 366 c. 5.1.2 p. 373). (ATF 137 III 570 consid. 2, SJ 2012 I p. 461; 134 III 366 consid. 5.1.2 et 9.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_303/2010 du 24 octobre 2011 consid. 2.4.1). Il importe peu de savoir si la reconnaissance de la décision de faillite étrangère est impossible et, le cas échéant, d'en connaître la raison (ATF 137 III 570 consid. 3, SJ 2012 I p. 461). L'administration de la masse en faillite étrangère a uniquement qualité pour demander la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger (art. 166 al. 1 LDIP), requérir des mesures conservatoires (art. 168 LDIP), et, après la reconnaissance de la décision de faillite étrangère en Suisse, sur la base de l'art. 171 LDIP, d'intenter une action en annulation conformément aux art. 285 à 292 LP, pour autant que l'office des faillites suisse et les créanciers colloqués y aient renoncé. Elle n'est pas autorisée à accomplir d'autres actes juridiques en Suisse, notamment à y recouvrer des créances par la voie de la poursuite (ATF 139 III 236 consid. 4.2; 135 III 40 consid. 2.5.1; 129 III 683 consid. 5.3). En vertu de l'art. 170 al. 1 LDIP, la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger a, en principe, les effets de la faillite tels que les prévoit le droit suisse pour tout le patrimoine du débiteur sis en Suisse. La procédure en Suisse est désignée par le terme de "faillite ancillaire". Par le mécanisme particulier de cette mini-faillite, le droit international suisse de l'exécution forcée tend à assurer la protection des créanciers gagistes dont le gage est situé en Suisse et celle des créanciers privilégiés domiciliés en Suisse (ATF 134 III 366 consid. 5.1.2 et les références citées). Les effets de la faillite ancillaire sont régis par le droit suisse, à savoir la LP, sauf dispositions contraires de la LDIP (art.”
“170 cpv. 3 LDIP) e il provento serve anzitutto a disinteressare i crediti garantiti da pegno e i crediti pignoratizi privilegiati, di creditori domiciliati in Svizzera (art. 172 cpv. 1 LDIP), mentre solo un’eventuale eccedenza è messa a disposizione dell’amministrazione straniera del fallimento o dei creditori legittimati se la graduatoria estera è riconosciuta in Svizzera (art. 173 LDIP). Sapere se una massa fallimentare estera, rispettivamente il suo amministratore, può disporre di beni situati in Svizzera al posto del fallito è una questione di diritto del fallimento da esaminare alla luce della legge svizzera. L’amministratore estero è unicamente legittimato a domandare il riconoscimento del decreto di fallimento estero e nel contempo l’adozione di provvedimenti conservativi in Svizzera (art. 166 cpv. 1 e 168 LDIP), nonché – una volta riconosciuto il decreto di fallimento estero – proporre l’azione revocatoria giusta gli art. 285 a 289 LEF (art. 171 LDIP), qualora l’ufficio dei fallimenti e i creditori iscritti nella graduatoria vi abbiano rinunciato. La massa fallimentare estera non è invece autorizzata a compiere atti esecutivi, presentare un’azione giudiziaria contro un eventuale debitore del fallito o insinuare un credito nel fallimento del debitore in Svizzera. Tale limitazione ha per scopo di evitare che gli amministratori esteri possano eludere il sistema previsto dagli art. 166 a 175 LEF e segnatamente il privilegio a favore dei creditori domiciliati in Svizzera (sentenza del Tribunale federale 5A_520/2016 del 19 gennaio 2017, consid. 2.1 e riferimenti citati; sentenza della CEF”
Determinante per l'applicazione dell'art. 171 LDIP è il domicilio o la seÞ del convenuto. Se il convenuto è domiciliato in Svizzera, l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 171 LDIP deve essere trattata e il diritto di restituzione è considerato parte della massa fallimentare secondaria. L'inclusione dei beni impugnati nella massa fallimentare secondaria richieÞ, nel caso di riconoscimento di decisioni fallimentari o revocatorie straniere, il loro riconoscimento in Svizzera; tale riconoscimento è subordinato ai requisiti di cui all'art. 166 ss. LDIP nonché alle regole generali di riconoscimento degli artt. 25–27 LDIP. Inoltre rimane impregiudicata la possibilità di rinunciare alla procedura accessoria (art. 174a LDIP).
“Il Tribunale federale è giunto alla stessa conclusione per il motivo che l’azione revocatoria non è una causa di diritto privato bensì di diritto esecutivo, sicché esula dal campo d’applicazione degli art. 25 segg. LDIP (DTF 139 III 247 consid. 5.3; 135 III 134 consid. 3.3.3; 129 III 687 consid. 5.2). In questa logica l’esclusione della riconoscibilità delle decisioni revocatorie estere si estende anche ai beni che esulano dalla massa secondaria, mentre i sostenitori dell’altra motivazione ne ammettono il riconoscimento dal momento che il sistema protettivo degli art. 166 segg. LDIP non riguarda i beni situati fuori dalla Svizzera (v. Kaufmann-Kohler/ SCHöll, op. cit., n. 30 ad art. 171 LDIP con riferimenti). Tale divergenza non è però di rilievo nella fattispecie, perché la pretesa di restituzione della somma oggetto del versamento tenuto per revocabile è da considerare localizzata in Svizzera – e quindi facente parte della massa secondaria – siccome è diretta contro AP 1, domiciliato a __________ già dal 2003 (art. 167 cpv. 3 LDIP; Kaufmann-Kohler/Rigozzi, op. cit., n. 7 ad art. 170).”
“Il testo della nuova norma non distingue tra beni oggetto dell’atto revocabile a seconda che faccia parte o no della massa attiva secondaria. Il criterio discriminante è il domicilio o la sede del convenuto. Se si trova in Svizzera, si deve procedere conformemente all’art. 171 LDIP (FF 2017, 3549). Qualora invece sia all’estero, la decisione revocatoria estera potrà essere riconosciuta in Svizzera se è stata presa nello Stato in cui è aperto il fallimento principale, o anche in uno Stato terzo, a condizione di essere stata riconosciuta nello Stato del fallimento principale. Inoltre, il riconoscimento della decisione revocatoria estera in Svizzera è subordinato al riconoscimento del fallimento estero in Svizzera secondo gli art. 166 segg. LDIP e al rispetto delle condizioni generali degli art. 25-27 LDIP. Ove questi presupposti siano adempiuti, i beni oggetti della decisione revocatoria “sono inseriti nella massa attiva della procedura ancillare”, salvo che a tale procedura si sia rinunciato in conformità dell’art. 174a LDIP (FF 2017, 3549).”
Secondo l'art. 171 LDIP, nella misura in cui le fonti lo attestano, il termine biennale per l'azione di revocatoria decorre dall'apertura del fallimento estero. La seconÚ frase dell'art. 171 è stata introdotta per chiarire una precedente incertezza e per evitare che, ritardando il riconoscimento del fallimento estero in Svizzera, l'azione di revocatoria rimanga di fatto possibile indefinitamente.
“Con l’appello AP 1 contesta anzitutto la reiezione dell’eccezione di prescrizione, ribadendo che il termine biennale di prescrizione decorre dall’apertura del fallimento all’estero conformemente al nuovo diritto e che il secondo capoverso dell’art. 171 LDIP è stato introdotto proprio per specificare, chiarire ed eliminare un’incertezza legislativa. In effetti, nonostante l’art. 170 cpv. 2 vLDIP prevedesse già che i termini giusta il diritto svizzero decorrono dalla pubblicazione della decisione di riconoscimento del fallimento estero, l’applicabilità della norma al termine biennale di prescrizione dell’art. 292 n. 2 vLEF era dibattuta, controversa e in larga misura osteggiata in dottrina, poiché dava adito a una situazione insostenibile, ossia la possibilità di promuovere in Svizzera un’azione revocatoria praticamente sine die mediante la procrastinazione dell’istanza di riconoscimento del fallimento estero in Svizzera.”
Determinante per l'applicabilità dell'art. 171 LDIP è la seÞ o il domicilio del convenuto: se il convenuto si trova in Svizzera, si proceÞ ai sensi dell'art. 171 LDIP. Se il convenuto si trova all'estero, il possibile riconoscimento in Svizzera di una decisione straniera relativa a un'azione revocatoria dipenÞ dal fatto che essa sia stata pronunciata nello Stato della procedura principale (o in uno Stato terzo, nella misura in cui sia stata riconosciuta nello Stato della procedura principale) e dal fatto che la procedura concorsuale straniera soddisfi in Svizzera i requisiti degli art. 166 ss. nonché i requisiti generali di riconoscimento degli art. 25–27 LDIP.
“Il testo della nuova norma non distingue tra beni oggetto dell’atto revocabile a seconda che faccia parte o no della massa attiva secondaria. Il criterio discriminante è il domicilio o la sede del convenuto. Se si trova in Svizzera, si deve procedere conformemente all’art. 171 LDIP (FF 2017, 3549). Qualora invece sia all’estero, la decisione revocatoria estera potrà essere riconosciuta in Svizzera se è stata presa nello Stato in cui è aperto il fallimento principale, o anche in uno Stato terzo, a condizione di essere stata riconosciuta nello Stato del fallimento principale. Inoltre, il riconoscimento della decisione revocatoria estera in Svizzera è subordinato al riconoscimento del fallimento estero in Svizzera secondo gli art. 166 segg. LDIP e al rispetto delle condizioni generali degli art. 25-27 LDIP. Ove questi presupposti siano adempiuti, i beni oggetti della decisione revocatoria “sono inseriti nella massa attiva della procedura ancillare”, salvo che a tale procedura si sia rinunciato in conformità dell’art. 174a LDIP (FF 2017, 3549).”
“Il testo della nuova norma non distingue tra beni oggetto dell’atto revocabile a seconda che faccia parte o no della massa attiva secondaria. Il criterio discriminante è il domicilio o la sede del convenuto. Se si trova in Svizzera, si deve procedere conformemente all’art. 171 LDIP (FF 2017, 3549). Qualora invece sia all’estero, la decisione revocatoria estera potrà essere riconosciuta in Svizzera se è stata presa nello Stato in cui è aperto il fallimento principale, o anche in uno Stato terzo, a condizione di essere stata riconosciuta nello Stato del fallimento principale. Inoltre, il riconoscimento della decisione revocatoria estera in Svizzera è subordinato al riconoscimento del fallimento estero in Svizzera secondo gli art. 166 segg. LDIP e al rispetto delle condizioni generali degli art. 25-27 LDIP. Ove questi presupposti siano adempiuti, i beni oggetti della decisione revocatoria “sono inseriti nella massa attiva della procedura ancillare”, salvo che a tale procedura si sia rinunciato in conformità dell’art. 174a LDIP (FF 2017, 3549).”
Un curatore fallimentare estero può far valere in Svizzera azioni revocatorie ai sensi dell'art. 171 LDIP solo a determinate condizioni. In primo luogo, al curatore compete prioritariamente la procedura di riconoscimento del decreto fallimentare estero e, se del caso, la richiesta di misure cautelari; dopo il riconoscimento sono possibili azioni revocatorie fondate sugli art. 285 ss. LEF, tuttavia soltanto se l'ufficio fallimentare svizzero competente e i creditori collocati vi rinunciano. Per i beni situati in Svizzera si appliÊ in linê di principio il diritto fallimentare svizzero; su tali beni di norma viene aperto un fallimento ausiliare da parte dell'ufficio fallimentare svizzero.
“Ein ausländischer Konkursverwalter ist in der Schweiz einzig berechtigt, die Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets sowie den Erlass sichernder Massnahmen zu beantragen (Art. 166 Abs. 1 und Art. 168 IPRG) und - nach erfolgter Anerkennung des ausländischen Konkursdekrets in der Schweiz - gestützt auf Art. 171 IPRG Anfechtungsansprüche gemäss den Art. 285 ff. SchKG (oder andere Ansprüche) einzuklagen, sofern das schweizerische Konkursamt und die kollozierten Gläubiger darauf verzichtet haben (BGE 137 III 374 E. 3). Demgegenüber ist eine ausländische Konkursmasse nicht befugt, in der Schweiz Betreibungshandlungen vorzunehmen, u.a. auch nicht eine Klage gegen einen angeblichen Schuldner des Konkursiten zu erheben (zuletzt BGE 147 III 365 E. 3.2 mit Hinweisen). Wird das ausländische Konkursdekret anerkannt, so unterliegt das in der Schweiz befindliche Vermögen des Schuldners grundsätzlich den konkursrechtlichen Folgen des schweizerischen Rechts (Art. 170 Abs. 1 IPRG) mit der Folge, dass über das in der Schweiz befindliche Vermögen ein sogenannter Hilfskonkurs eröffnet wird, der vom schweizerischen Konkursamt durchgeführt wird (BGE 147 III 365 E. 3.2.3). Die Beschränkung der Kompetenzen (einschliesslich Prozessführungsbefugnis) bezweckt, dem System von Art. 166 ff. IPRG mit seinem Rechtshilfekonzept, welches u.”
“Kapitel des IPRG regelt in funktionaler Betrachtung rechtshilfeweise den Einbezug in der Schweiz gelegener Vermögenswerte in eine ausländische Zwangsverwertung und stellt dem ausländischen Insolvenzverwalter dafür als einzige Möglichkeit den Weg der Durchführung eines Hilfskonkurses durch die zuständigen schweizerischen Behörden zur Verfügung. Lediglich in diesem Rahmen kann dem ausländischen Insolvenzverwalter unter Umständen (über eine Abtretung nach Art. 260 SchKG, wenn im Hilfskonkurs keine anderen Gläubiger vorhanden sind [BGE 137 III 374 E. 3 S. 376 ff.], oder nach Art. 171 IPRG im Rahmen von Art. 285 ff. SchKG, wenn das schweizerische Konkursamt und die kollozierten Gläubiger auf eine Geltendmachung verzichtet haben [vgl. BGE 135 III 40 E.2.5.1 S. 44; 139 III 236 E. 4.2 S. 238 f. mit Hinweisen]), die Möglichkeit eröffnet werden, selbst Prozesse über in der Schweiz gelegene Vermögenswerte zu führen. Ziel der aArt. 166 ff. IPRG ist es, für das in der Schweiz befindliche Vermögen eines Gemeinschuldners eine dem schweizerischen Recht angemessene Verteilung zu ermöglichen (BGE 139 III 236 E. 4.5 S. 242). Soweit es nicht um Vermögenswerte in der Schweiz geht, fehlt es an einem Objekt für den Hilfskonkurs (vgl. Art. 170 IPRG) und kann aus den aArt. 166 ff. IPRG direkt nichts abgeleitet werden.”
Riferimento: LDIP art. 171 n. 4 La nuova regolamentazione mira a evitare situazioni di blocco che, secondo la normativa anteriore, potevano verificarsi quando non era possibile né il riconoscimento di una decisione revocatoria straniera né l’instaurazione di un'azione in Svizzera. A tal fine si rinuncia a limitare l'azione revocatoria svizzera alla massa (secondaria) rimasta in Svizzera; altrimenti sussisterebbe il rischio di paralisi, ad esempio qualora un bene patrimoniale rimasto all'estero fosse stato trasferito a un terzo residente in Svizzera. La fonte segnala inoltre l'inadeguatezza precedente del riconoscimento delle decisioni revocatorie straniere.
“La nuova regolamentazione permette di evitare le situazioni di bloccaggio che si potevano riscontrare sotto l’imperio del diritto previgente, in cui né il riconoscimento della decisione revocatoria estera né l’avvio di un’azione in Svizzera erano ammissibili, pur garantendo la protezione dei creditori indicati all’art. 172 cpv. 1 LFDIP – con il meccanismo degli art. 166 segg. LDIP – e del convenuto con domicilio o sede in Svizzera (che beneficia delle garanzie processuali del diritto svizzero). La volontà di coordinare sul piano internazionale le azioni revocatorie e di responsabilità per danni ai creditori che ispira il nuovo art. 174c LDIP richiede di rinunciare a limitare l’azione revocatoria svizzera ai beni sottratti alla massa attiva secondaria, onde scansare la situazione di paralisi in cui ci si troverebbe nei casi in cui un bene situato all’estero è stato trasferito con un atto revocabile a un terzo domiciliato in Svizzera. L’art. 174c LDIP sarebbe infatti inapplicabile in ragione del domicilio svizzero del convenuto e nel contempo sarebbe esclusa un’azione revocatoria sulla scorta dell’art. 171 LDIP qualora il bene sia rimasta all’estero (in tal senso: Kuonen/Bianchi, Droit suisse de la faillite internationale: quoi de neuf ?, RSJ 2019 pagg. 510-511 ad b, il cui esempio non è però calzante, poiché se il bene si trova in Svizzera al momento del riconoscimento del fallimento estero rientra nella massa attiva secondaria, v. sopra consid. 5.1).”
Nei fallimenti suscettibili di riconoscimento la LDIP (in particolare artt. 166 cpv. 1, 168 e 171 cpv. 1) preveÞ la partecipazione del curatore fallimentare estero: in determinate condizioni il ricavato della liquidazione può essere consegnato a quest'ultimo, in tutto o in parte, e mediante una cessione ai sensi dell'art. 260 LEF è possibile che il curatore fallimentare estero agisÊ direttamente in giudizio.
“Handlungen ausländischer Konkursverwaltungen in der Schweiz können nach der Lehre zwar, sofern die soeben genannten Voraussetzungen gegeben sind, durchaus vom Anwendungsbereich von Art. 271 StGB erfasst werden (vgl. zur Qualifikation der Handlungen ausländischer Konkursverwalter vor der Revision des IPRG: MC GOUGH, a.a.O., S. 124 ff. Rz. 325). In den anerkennungsfähigen Konkursen sieht das Gesetz (aArt. 166 Abs. 1, aArt.168 und Art. 171 Abs. 1 IPRG) aber selbst zum Teil eine Beteiligung der ausländischen Konkursverwaltung vor (vgl. E. 2.1.3 hiervor). An diese wird unter gewissen Voraussetzungen (aArt. 172 Abs. 1 und Art. 173 Abs. 1 und 2 IPRG) auch der Verwertungserlös ganz oder teilweise herausgegeben (vgl. E. 2.1.2 hiervor). Nach der Rechtsprechung besteht in diesem Rahmen über eine Abtretung nach Art. 260 SchKG für die ausländischen Konkursverwaltung gar die Möglichkeit, selbst einen Prozess zu führen (vgl. E. 2.3 hiervor), und es wird von der Lehre sogar in Erwägung gezogen, ob auch ohne Hilfskonkurs nach aArt. 166 ff. IPRG die Prozessführung vor schweizerischen Gerichten zulässig sein soll, wenn keine Vermögenswerte in der Schweiz betroffen sind (vgl. BGE 139 III 236 E. 4.5 S. 241 mit Hinweisen). Daraus lässt sich für den zu beurteilenden Fall allerdings insoweit nichts ableiten, als für die hier zu beurteilenden Vereinbarungen beziehungsweise deren Umsetzung ein Vermögenswert in der Schweiz betroffen war und nach den aArt. 166 ff.”
“Handlungen ausländischer Konkursverwaltungen in der Schweiz können nach der Lehre zwar, sofern die soeben genannten Voraussetzungen gegeben sind, durchaus vom Anwendungsbereich von Art. 271 StGB erfasst werden (vgl. zur Qualifikation der Handlungen ausländischer Konkursverwalter vor der Revision des IPRG: MC GOUGH, a.a.O., S. 124 ff. Rz. 325). In den anerkennungsfähigen Konkursen sieht das Gesetz (aArt. 166 Abs. 1, aArt.168 und Art. 171 Abs. 1 IPRG) aber selbst zum Teil eine Beteiligung der ausländischen Konkursverwaltung vor (vgl. E. 2.1.3 hiervor). An diese wird unter gewissen Voraussetzungen (aArt. 172 Abs. 1 und Art. 173 Abs. 1 und 2 IPRG) auch der Verwertungserlös ganz oder teilweise herausgegeben (vgl. E. 2.1.2 hiervor). Nach der Rechtsprechung besteht in diesem Rahmen über eine Abtretung nach Art. 260 SchKG für die ausländischen Konkursverwaltung gar die Möglichkeit, selbst einen Prozess zu führen (vgl. E. 2.3 hiervor), und es wird von der Lehre sogar in Erwägung gezogen, ob auch ohne Hilfskonkurs nach aArt. 166 ff. IPRG die Prozessführung vor schweizerischen Gerichten zulässig sein soll, wenn keine Vermögenswerte in der Schweiz betroffen sind (vgl. BGE 139 III 236 E. 4.5 S. 241 mit Hinweisen). Daraus lässt sich für den zu beurteilenden Fall allerdings insoweit nichts ableiten, als für die hier zu beurteilenden Vereinbarungen beziehungsweise deren Umsetzung ein Vermögenswert in der Schweiz betroffen war und nach den aArt. 166 ff.”
LDIP art. 171 n. 2 Di norma esiste un interesse al riconoscimento di una decisione di fallimento straniera solo se in Svizzera sono presenti beni del debitore; la parte istante deve rendere credibile l'esistenza di tali beni. Quanto alla competenza del giudiÎ per il riconoscimento: se è presente una succursale iscritta in Svizzera, è competente il giudiÎ del luogo della seÞ di tale succursale; in caso contrario la competenza dipenÞ dal luogo dei beni ubicati in Svizzera. La giurisprudenza ha discusso una possibile eccezione, ossia se in rari casi possa sussistere un interesse al riconoscimento anche in assenza di beni nazionali; la questione è controversa.
“219 LP, les créances non garanties par gage de créanciers privilégiés ayant leur domicile en Suisse, et, depuis le 1er janvier 2019, les créances liées à une succursale du débiteur inscrite au registre du commerce (art. 172 al. 1 LDIP). En principe, l’intérêt de faire reconnaître la faillite étrangère existe s’il y a un patrimoine en Suisse. La partie requérante doit donc rendre simplement vraisemblable l'existence d'actifs du débiteur au for du tribunal saisi (ATF 135 III 566 consid. 4.2). Ainsi faut-il que les avoirs situés en Suisse appartiennent au débiteur ; cette localisation ne saurait fonder de compétence au lieu de situation des biens dont le débiteur n'est pas (plus) titulaire. Le Tribunal fédéral a réservé l’hypothèse selon laquelle la partie requérante pouvait avoir intérêt à faire reconnaître en Suisse une décision de faillite étrangère « même lorsqu'il ne se trouve aucun droit patrimonial sur sol helvétique », cette jurisprudence étant cependant controversée (Volken/Rodriguez, in : Zürcher Kommentar, IPRG, 3e éd., 2018, nos 9 s. ad art. 171 LDIP et les citations ; TF 5A_87/2020 du 7 juillet 2020 consid. 5.3 et 5.4). Les art. 166 ss LDIP ne prévoient que la reconnaissance de la décision de faillite rendue à l'étranger, à l'exclusion de son exécution (ou exequatur au sens strict), le but de la reconnaissance de la faillite étrangère étant l'ouverture d'une faillite ancillaire en Suisse (ATF 139 III 504 consid. 3.1). Selon l'art. 167 al. 1 LDIP, si le débiteur a en Suisse une succursale inscrite au registre du commerce, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l’étranger est portée devant le tribunal du lieu où la succursale a son siège. Dans tous les autres cas, la requête est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse. bb) En l’espèce, la succursale lausannoise était inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud mais a été radiée le 9 mai 2017, soit plus de deux ans avant la faillite d’AS.________ SA. Au demeurant, l’employeur ne paraît plus avoir de biens en Suisse.”
Se l'ufficio fallimentare e i creditori collocati rinunciano all'esercizio di un diritto ai sensi dell'art. 171 LDIP, il gestore patrimoniale estero può chiedere che, conformemente all'art. 260 LEF, gli venga concessa la possibilità di promuovere personalmente l'azione. Secondo la giurisprudenza citata, in ogni caso non sussiste il pericolo che ciò permetta di eludere il sistema concepito nella LDIP per gli artt. 166–175.
“Verzichten sowohl die Konkursverwaltung als auch die kollozierten Gläubiger auf eine Durchsetzung des Anspruchs, kann der ausländische Vermögensverwalter selbst verlangen, dass ihm nach Art. 260 SchKG die Möglichkeit eröffnet wird, die Klage einzureichen (vgl. BGE 137 III 374 E. 3 S. 376 ff.; vgl. E. 2.3 hiervor). Im zitierten BGE 137 III 374 hatte das Bundesgericht zwar einen Fall zu behandeln, in dem im Partikularkonkurs überhaupt keine kollozierten Gläubiger vorhanden waren. Angesichts der Tatsache, dass auch in derartigen Fällen das Konkursamt in der Abtretungsverfügung die Ablieferung des Prozessgewinnes zur Verteilung gemäss Art. 173 und 174 IPRG verlangt (BGE 137 III 374 E. 3 S. 379), besteht aber kein Anlass, diesen Fall anders zu beurteilen, als wenn das Konkursamt und sämtliche kollozierten Gläubiger auf die Geltendmachung des Anspruchs verzichtet haben, analog zum Regime für die Ansprüche nach Art. 285 SchKG (Art. 171 IPRG; vgl. E. 2.1.3 hiervor; BGE 139 III 236 E. 4.2 S. 238 f.; 135 III 40 E.2.5.1 S. 44). Einerseits liegt dies auch im Interesse sowohl der kollozierten als auch der nicht kollozierten Gläubiger, und anderseits besteht bei dieser Form der Abtretung nach Art. 260 SchKG keine Gefahr, dass das vom IPRG in den aArt. 166-175 konzipierte System umgangen wird, so dass der Grund für eine Beschränkung der Prozessführungsbefugnis (vgl. BGE 139 III 236 E. 4.2 S. 239 mit Hinweisen) entfällt. Mit Einleitung des Hilfskonkurses hat der ausländische Vermögensverwalter es also letztlich in der Hand, dafür zu sorgen, dass die Forderung eingetrieben wird - entweder durch die Hilfskonkursverwaltung oder durch einen kollozierten Gläubiger oder ihn selbst in Rahmen von Art. 260 SchKG. In Bezug auf die Pflicht der Schuldnerin zur Zahlung ändert sich dadurch nichts Wesentliches. Wenn der Insolvenzverwalter eine Durchsetzung der Forderung erreichen will und das ausländische Konkursdekret anerkennungsfähig ist, kann die Schuldnerin nicht darauf hoffen, der nach den aArt.”
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