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Art. 108d

291LDIPFederal Act1 gen 1989Fonte originale

Le decisioni straniere in materia di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario sono riconosciute in Svizzera se pronunciate:

  1. nello Stato in cui il convenuto era domiciliato o dimorava abitualmente; o
  2. nello Stato in cui il convenuto aveva la stabile organizzazione, qualora concernano le pretese derivanti dalla gestione di tale organizzazione.

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