Le decisioni straniere in materia di strumenti finanziari detenuti presso un intermediario finanziario sono riconosciute in Svizzera se pronunciate:
- nello Stato in cui il convenuto era domiciliato o dimorava abitualmente; o
- nello Stato in cui il convenuto aveva la stabile organizzazione, qualora concernano le pretese derivanti dalla gestione di tale organizzazione.