XIII. Assistenza giudiziaria
- Le attività sovrane esercitate in Svizzera nell’ambito di un procedimento civile estero, segnatamente la notificazione di atti giudiziali ed extragiudiziali e l’assunzione di prove, sono svolte mediante assistenza giudiziaria. Si applicano i capitoli I e II della Convenzione dell’Aia del 1° marzo 19541relativa alla procedura civile.
- La parte processuale che soggiorna in Svizzera può tuttavia essere invitata direttamente a trasmettere suoi atti scritti o mezzi di prova, sempreché tale invito avvenga senza comminatoria di pena e sia notificato mediante assistenza giudiziaria.
- Le persone che soggiornano in Svizzera possono inoltre partecipare a un’udienza all’estero mediante conferenza telefonica o videoconferenza o mediante un altro strumento elettronico di trasmissione audiovisiva oppure essere interrogate secondo le stesse modalità da una persona autorizzata da un’autorità estera. Il capitolo II della Convenzione dell’Aia del 18 marzo 19702sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale si applica per analogia.
- Salvo che il diritto federale disponga altrimenti, l’assistenza giudiziaria da e verso la Svizzera avviene per il tramite dell’Ufficio federale di giustizia.