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Art. 138a

291LDIPFederal Act1 gen 1989Fonte originale
  1. Le pretese derivanti da un incidente nucleare sottostanno al diritto svizzero.
  2. Se l’impianto nucleare dell’esercente civilmente responsabile è situato nel territorio di una Parte contraente della Convenzione di Parigi1, il diritto di tale Stato determina:
    1. se il campo d’applicazione dell’obbligo di risarcimento dei danni nucleari dell’esercente è più ampio di quello di cui all’articolo 2 paragrafo (b) della Convenzione di Parigi;
    2. se e in quale misura è risarcito un danno nucleare nei casi di cui all’articolo 9 della Convenzione di Parigi.
  3. Il capoverso 2 si applica per analogia all’esercente di un impianto nucleare situato in uno Stato non Parte contraente della Convenzione di Parigi, in quanto tale Stato preveda una regolamentazione almeno equivalente a quella della Svizzera.

Footnotes

  1. RS 0.732.44

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