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Art. 14

291LDIPFederal Act1 gen 1989Fonte originale
  1. Se il diritto applicabile richiama a sua volta il diritto svizzero o un altro diritto straniero, il rinvio dev’essere osservato qualora la presente legge lo preveda.
  2. In questioni di statuto personale o familiare, il rinvio di ritorno al diritto svizzero dev’essere osservato.

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