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Art. 146

291LDIPFederal Act1 gen 1989Fonte originale
  1. La trasmissione di un credito per legge sottostà al diritto regolatore del rapporto giuridico di base esistente tra il vecchio e il nuovo creditore o, in mancanza di tale rapporto, al diritto regolatore del credito.
  2. Sono fatte salve le disposizioni del diritto regolatore del credito a tutela del debitore.

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