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Art. 149e

291LDIPFederal Act1 gen 1989Fonte originale
  1. Le decisioni straniere in materia di trust sono riconosciute in Svizzera se:
    1. sono state pronunciate da un tribunale validamente pattuito ai sensi dell’articolo 149b capoverso 1;
    2. sono state pronunciate nello Stato di domicilio, di dimora abituale o della stabile organizzazione del convenuto;
    3. sono state pronunciate nello Stato di sede del trust;
    4. sono state pronunciate nello Stato al cui diritto è assoggettato il trust; o
    5. sono riconosciute nello Stato di sede del trust e il convenuto non era domiciliato in Svizzera.
  2. L’articolo 165 capoverso 2 si applica per analogia alle decisioni straniere concernenti pretese derivanti dall’emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti per mezzo di prospetti, circolari o analoghe pubblicazioni.

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