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Art. 164a

291LDIPFederal Act1 gen 1989Fonte originale
  1. Se una società straniera assume una società svizzera, se si unisce a quest’ultima in una nuova società straniera o se una società svizzera opera una scissione in società straniere, l’azione tendente al controllo delle quote sociali e dei diritti societari di cui all’articolo 105 della legge del 3 ottobre 20031sulla fusione può essere promossa anche presso la sede svizzera del soggetto giuridico trasferente.
  2. Il luogo dell’esecuzione e il foro svizzeri sussistono dopo la cancellazione fino a quando i creditori o i titolari di quote siano stati soddisfatti o i loro crediti garantiti.

Footnotes

  1. RS 221.301

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