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Art. 165

291LDIPFederal Act1 gen 1989Fonte originale
  1. Le decisioni straniere concernenti pretese inerenti al diritto societario sono riconosciute in Svizzera se:
    1. sono state pronunciate o vengano riconosciute nello Stato di sede della società e il convenuto non era domiciliato in Svizzera o
    2. sono state pronunciate nello Stato di domicilio o di dimora abituale del convenuto.
  2. Le decisioni straniere concernenti pretese derivanti dall’emissione pubblica di titoli di partecipazione e di prestiti per mezzo di prospetti, circolari od analoghe pubblicazioni sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato di emissione e il convenuto non era domiciliato in Svizzera.

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