Le modifiche delle disposizioni del capitolo 6 sul diritto applicabile si applicano alle successioni aperte dopo la loro entrata in vigore. Le disposizioni a causa di morte confezionate prima dell’entrata in vigore della modifica che sarebbero nulle secondo le disposizioni richiamate dal nuovo diritto sottostanno alle disposizioni richiamate dal diritto previgente. La porzione disponibile è tuttavia sempre retta dalle disposizioni richiamate dal nuovo diritto.