Una persona è considerata apolide se tale qualità le spetta in virtù della convenzione di Nuova York del 28 settembre 19541sullo statuto degli apolidi o le cui relazioni con lo Stato di origine sono a tal punto allentate da poter essere equiparate all’apolidia.
Una persona è considerata rifugiato se tale qualità le spetta in virtù della legge federale sull’asilo del 5 ottobre 19792.
Laddove la presente legge parla di cittadinanza, per gli apolidi e i rifugiati fa stato il domicilio.
[RU 1980 1718, 1986 2062, 1987 1674, 1990 9381587art. 3 cpv. 1, 1994 1634cifra I n. 8.12876, 1995 146cifra II n. 14356, 1997 23722394, 1998 1582.RU 1999 2262art. 120 lett. a]. Vedi ora la L del 26 giu. 1998 (RS 142.31 ). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.