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Art. 41

291LDIPFederal Act1 gen 1989Fonte originale
  1. Competenti per la dichiarazione di scomparsa sono i tribunali o le autorità svizzeri dell’ultimo domicilio noto dello scomparso.
  2. I tribunali o le autorità svizzeri sono inoltre competenti per dichiarare la scomparsa qualora un interesse degno di protezione lo giustifichi.
  3. Presupposti ed effetti della dichiarazione di scomparsa sono regolati dal diritto svizzero.

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