Per le azioni di nullità del matrimonio sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio di uno dei coniugi o, se non è dato un domicilio in Svizzera, quelli del luogo di celebrazione del matrimonio o del luogo d’origine di uno dei coniugi.
L’azione è regolata dal diritto svizzero.
Gli articoli 62–64 si applicano per analogia ai provvedimenti cautelari e agli effetti accessori.
Le decisioni straniere che constatano la nullità di un matrimonio sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato in cui è stato celebrato il matrimonio. L’articolo 65 si applica per analogia se l’azione è stata promossa da uno dei coniugi.
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