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Art. 45a

291LDIPFederal Act1 gen 1989Fonte originale
  1. Per le azioni di nullità del matrimonio sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio di uno dei coniugi o, se non è dato un domicilio in Svizzera, quelli del luogo di celebrazione del matrimonio o del luogo d’origine di uno dei coniugi.
  2. L’azione è regolata dal diritto svizzero.
  3. Gli articoli 62–64 si applicano per analogia ai provvedimenti cautelari e agli effetti accessori.
  4. Le decisioni straniere che constatano la nullità di un matrimonio sono riconosciute in Svizzera se sono state pronunciate nello Stato in cui è stato celebrato il matrimonio. L’articolo 65 si applica per analogia se l’azione è stata promossa da uno dei coniugi.

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