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Art. 88b

291LDIPFederal Act1 gen 1989Fonte originale
  1. La competenza di cui agli articoli 86–88 è esclusa, se l’ereditando ha, per testamento o contratto successorio, sottoposto l’intera successione o parte di essa alla competenza di uno Stato di origine estero e le autorità di tale Stato se ne occupano. Il disponente deve averne la cittadinanza al momento in cui dispone o al momento della morte.
  2. La competenza di cui agli articoli 86–88 è inoltre esclusa se l’ereditando ha, per testamento o contratto successorio, sottoposto un fondo situato all’estero alla competenza dello Stato di situazione e le autorità di tale Stato se ne occupano.

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