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Art. 98

291LDIPFederal Act1 gen 1989Fonte originale
  1. Per le azioni concernenti diritti reali su cose mobili sono competenti i tribunali svizzeri del domicilio o, in mancanza di domicilio, della dimora abituale del convenuto.
  2. Sono inoltre competenti i tribunali svizzeri del luogo di situazione della cosa.1

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 3 del DF dell’11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5601;FF 2009 1435).

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