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Art. 163a

291LDIPFederal Act1 gen 1989Fonte originale
  1. Se il diritto applicabile alla società straniera lo permette e le condizioni poste da tale diritto sono adempiute, una società svizzera può assumere una società straniera (incorporazione mediante immigrazione) o unirsi a essa in una nuova società svizzera (combinazione mediante immigrazione).
  2. Per il rimanente la fusione soggiace al diritto svizzero.

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