Torna alla legge

Art. 163b

291LDIPFederal Act1 gen 1989Fonte originale
  1. Una società straniera può assumere una società svizzera (incorporazione mediante emigrazione) o unirsi a essa in una nuova società straniera (combinazione mediante emigrazione) se la società svizzera prova che:
    1. con la fusione tutti i suoi passivi e attivi sono trasferiti alla società straniera; e
    2. le quote sociali e i diritti societari sono adeguatamente salvaguardati in seno alla società straniera.
  2. La società svizzera deve ottemperare a tutte le disposizioni del diritto svizzero applicabili alla società trasferente.
  3. In Svizzera, i creditori devono essere pubblicamente diffidati a notificare i loro crediti, facendo loro presente l’imminente fusione. L’articolo 46 della legge del 3 ottobre 20031sulla fusione si applica per analogia.
  4. Per il rimanente la fusione soggiace al diritto della società assuntrice straniera.

Footnotes

  1. RS 221.301

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.