Ove il giudice rigetti l’opposizione, può ordinare provvedimenti conservativi, segnatamente la formazione dell’inventario a sensi degli articoli 162 a 165.
Egli può anche esigere, occorrendo, che il creditore presti cauzione.1
Footnotes
Nuovo testo giusta l’art. 15 n. 6 disp. fin. e trans. Tit. XXIV–XXXIII CO, in vigore dal 1° lug. 1937 (RU 53 189). ↩
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