Il fallimento di uno stesso debitore non può essere aperto contemporaneamente, nella Svizzera, in più di un luogo. Si reputa aperto dove venne prima dichiarato.
5 commentaries
Gläubiger können grundsätzlich zwischen der ordentlichen Betreibung und dem Konkursverfahren wählen. Das Gesetz schreibt keine Ausschlussgründe oder eine Vorrangregel für einen der beiden Wege vor; eine andere Regelung kann jedoch im Stadium der Vollziehung des Konkurserkenntnisses relevant werden (vgl. Art. 55 SchKG).
“La reclamante è del parere che siccome l’istante le aveva notificato una comminatoria di fallimento, non poteva poi cambiare idea e iniziare una procedura di fallimento senza preventiva esecuzione dopo il pagamento dell’esecuzione, sicché il Pretore la doveva considerare irricevibile. Neppure al riguardo, tuttavia, la reclamante si misura con la motivazione della decisione impugnata (consid. 6 i.f.) né indica il motivo della sua conclusione, che non si può apparentemente fondare sulla legge, la quale mette a disposizione dei creditori le vie esecutive ordinaria e senza preventiva esecuzione senza prescrivere motivi di esclusione o di precedenza di un tipo rispetto all’altro, se non allo stadio dell’esecuzione della decisione di fallimento (art. 55 LEF). Anche su questo punto il reclamo è irricevibile.”
Wird über denselben Schuldner parallel ein Konkurs‑ und/oder Liquidationsverfahren betrieben, geht der zuvor ergangene Entscheid, der in Rechtskraft erwachsen ist, in der Regel vor. Eine nachfolgende Antragstellung oder Entscheidbildung zu demselben Gegenstand wird dadurch regelmässig ohne Objekt; dies entspricht dem Grundsatz der Einheit der Liquidation nach Art. 55 SchKG (LEF) sowie der Rechtsprechung des Bundesgerichts.
“6; 4A_706/2012 del 29 luglio 2013, consid. 2.2.2; 4A_354/2013 del 16 dicembre 2013, consid. 2.1.3). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che una simile decisione fa divenire priva d’oggetto una parallela procedura fallimentare secondo la LEF, e viceversa (STF 5A_137/2013 del 12 settembre 2013, consid. 1.2.1 e 1.2.2; 5A_386/2010 del 12 aprile 2011, consid. 1.2; Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR in: AJP 17 [2008], p. 1387 e 1389; Bohrer/Kummer in: Zürcher Kommentar, Art. 698-726 und 731b OR - Die Aktiengesellschaft, 3a ed. 2018, n. 75 ad art. 731b CO). Se ne può dunque dedurre il principio secondo cui un’istanza di fallimento o di scioglimento con liquidazione della società diventa senza oggetto non appena una precedente decisione di fallimento o di scioglimento è passata in giudicato (v. CEF del 12 giugno 2014, inc. 14.2014.78, consid. 2.3), tenuto altresì conto del principio di unità della liquidazione fallimentare stabilito all’art. 55 LEF (v. CEF del 12 giugno 2014, inc. 15.2014.45, consid. 4 seg.). 10. In considerazione di ciò, ne deriva che la dichiarazione di fallimento 25 marzo 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nell’inc. SO.2020.5648, pronunciata dopo l’avvenuto scioglimento e messa in liquidazione della società secondo le norme applicabili al fallimento ai sensi dell’art. 731b CO, non ossequia a tali principi ed è priva di efficacia. E meglio, a essere determinante è la decisione 17 febbraio 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, nell’inc. SO.2020.4156, che è stata notificata a AP 1 in via edittale il medesimo giorno e che non è stata tempestivamente impugnata entro il termine di 10 giorni previsto dall’art. 314 cpv. 1 CPC, con conseguente crescita in giudicato. 11. Ne consegue che laddove l’impugnativa sia riferita alla dichiarazione di fallimento del 25 marzo 2021 ai sensi della LEF, essa è irricevibile per assenza di un interesse degno di protezione ex art. 59 cpv. 2 lett.”
“6; 4A_706/2012 del 29 luglio 2013, consid. 2.2.2; 4A_354/2013 del 16 dicembre 2013, consid. 2.1.3). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che una simile decisione fa divenire priva d’oggetto una parallela procedura fallimentare secondo la LEF, e viceversa (STF 5A_137/2013 del 12 settembre 2013, consid. 1.2.1 e 1.2.2; 5A_386/2010 del 12 aprile 2011, consid. 1.2; Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR in: AJP 17 [2008], p. 1387 e 1389; Bohrer/Kummer in: Zürcher Kommentar, Art. 698-726 und 731b OR - Die Aktiengesellschaft, 3a ed. 2018, n. 75 ad art. 731b CO). Se ne può dunque dedurre il principio secondo cui un’istanza di fallimento o di scioglimento con liquidazione della società diventa senza oggetto non appena una precedente decisione di fallimento o di scioglimento è passata in giudicato (v. CEF del 12 giugno 2014, inc. 14.2014.78, consid. 2.3), tenuto altresì conto del principio di unità della liquidazione fallimentare stabilito all’art. 55 LEF (v. CEF del 12 giugno 2014, inc. 15.2014.45, consid. 4 seg.). 10. In considerazione di ciò, ne deriva che la dichiarazione di fallimento 25 marzo 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nell’inc. SO.2020.5648, pronunciata dopo l’avvenuto scioglimento e messa in liquidazione della società secondo le norme applicabili al fallimento ai sensi dell’art. 731b CO, non ossequia a tali principi ed è priva di efficacia. E meglio, a essere determinante è la decisione 17 febbraio 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, nell’inc. SO.2020.4156, che è stata notificata a AP 1 in via edittale il medesimo giorno e che non è stata tempestivamente impugnata entro il termine di 10 giorni previsto dall’art. 314 cpv. 1 CPC, con conseguente crescita in giudicato. 11. Ne consegue che laddove l’impugnativa sia riferita alla dichiarazione di fallimento del 25 marzo 2021 ai sensi della LEF, essa è irricevibile per assenza di un interesse degno di protezione ex art. 59 cpv. 2 lett.”
“6; 4A_706/2012 del 29 luglio 2013, consid. 2.2.2; 4A_354/2013 del 16 dicembre 2013, consid. 2.1.3). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che una simile decisione fa divenire priva d’oggetto una parallela procedura fallimentare secondo la LEF, e viceversa (STF 5A_137/2013 del 12 settembre 2013, consid. 1.2.1 e 1.2.2; 5A_386/2010 del 12 aprile 2011, consid. 1.2; Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR in: AJP 17 [2008], p. 1387 e 1389; Bohrer/Kummer in: Zürcher Kommentar, Art. 698-726 und 731b OR - Die Aktiengesellschaft, 3a ed. 2018, n. 75 ad art. 731b CO). Se ne può dunque dedurre il principio secondo cui un’istanza di fallimento o di scioglimento con liquidazione della società diventa senza oggetto non appena una precedente decisione di fallimento o di scioglimento è passata in giudicato (v. CEF del 12 giugno 2014, inc. 14.2014.78, consid. 2.3), tenuto altresì conto del principio di unità della liquidazione fallimentare stabilito all’art. 55 LEF (v. CEF del 12 giugno 2014, inc. 15.2014.45, consid. 4 seg.). 10. In considerazione di ciò, ne deriva che la dichiarazione di fallimento 25 marzo 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, nell’inc. SO.2020.5648, pronunciata dopo l’avvenuto scioglimento e messa in liquidazione della società secondo le norme applicabili al fallimento ai sensi dell’art. 731b CO, non ossequia a tali principi ed è priva di efficacia. E meglio, a essere determinante è la decisione 17 febbraio 2021 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 1, nell’inc. SO.2020.4156, che è stata notificata a AP 1 in via edittale il medesimo giorno e che non è stata tempestivamente impugnata entro il termine di 10 giorni previsto dall’art. 314 cpv. 1 CPC, con conseguente crescita in giudicato. 11. Ne consegue che laddove l’impugnativa sia riferita alla dichiarazione di fallimento del 25 marzo 2021 ai sensi della LEF, essa è irricevibile per assenza di un interesse degno di protezione ex art. 59 cpv. 2 lett.”
Wird ein Konkursentscheid rechtskräftig, steht dies einer erneuten Eröffnung des Konkurses gegen denselben Schuldner entgegen. (vgl. Entscheid zitiert in Quelle 0; Hinweis auf Art. 55 SchKG)
“667 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 26 giugno 2020 dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona contro RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) giudicando sul reclamo dell’11 dicembre 2020 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 30 novembre 2020 dal Pretore aggiunto; premesso che con decisione 30 novembre 2020 il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–; ricordato che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 dicembre 2020 per ottenere l’annullamento del fallimento, previo conferimento dell’effetto sospensivo, decretato il 16 dicembre 2020 dal presidente della Camera, fatti salvi i provvedimenti conservativi menzionati nel sottostante dispositivo n. 2; preso atto che la reclamante è stata nuovamente dichiarata in fallimento il 4 febbraio 2021 e ha rinunciato a impugnare la relativa decisione (verbale d’interrogatorio 1° marzo 2021 davanti all’Ufficio dei fallimenti di Bellinzona, ad E), sicché la decisione è passata in giu-dicato e impedisce la dichiarazione di un nuovo fallimento (art. 55 LEF; sentenza della CEF 14.2014.78 del 12 giugno 2014 consid. 2.3); considerato che un eventuale rinvio della causa al primo giudice perché senta la reclamante e motivi la sentenza impugnata si rivela pertanto senza oggetto, di modo che il reclamo va stralciato dal ruolo (art. 242 CPC, applicabile in seconda istanza per il rinvio dell’art. 219 CPC); rammentato che le spese del presente giudizio vanno ripartite secondo equità (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC); dato che la ripartizione dipende perciò dalle circostanze del caso specifico, considerando equitativamente quale parte abbia provocato l’avvio della causa, quale sarebbe stato presumibilmente l’esito della lite e quale parte sia all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto (FF 2006 pag. 6669 a metà; sentenza del Tribunale federale 4A_272/2014 del 9 dicembre 2014, consid. 3.1); atteso che la presentazione del reclamo in esame per motivi esclusivamente formali risultava inutile vista la situazione finanziaria disperata in cui si trovava la reclamante, che l’avrebbe condotta di lì a poco a un’altra dichiarazione di fallimento; osservato, ad ogni modo, che il suo comportamento è all’origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza oggetto; ritenuto perciò giustificato porre le spese processuali a carico della reclamante, mentre non si pone problema di ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni al reclamo; Per questi motivi, pronuncia: 1.”
Wird eine Gesellschaft durch richterliche Entscheidung aufgelöst und gemäss den für den Konkurs geltenden Vorschriften liquidiert, kommt eine reguläre Konkursliquidation zur Anwendung; damit treten die konkursrechtlichen Folgen ein, namentlich das gemäss Art. 206 Abs. 1 LEF kraft Gesetzes eintretende Cessieren der hängigen Exekutionen. Vor diesem Hintergrund erweist sich eine nachfolgende erneute Konkursöffnung als wirkungslos (vgl. Art. 55 LEF und zit. Rechtsprechung).
“Ora, laddove un giudice ordini lo scioglimento di una società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, si dà seguito a una normale procedura di liquidazione in via di fallimento (DTF 141 III 44 consid. 2.3.1; sentenza del Tribunale federale 5A_137/2013 del 12 settembre 2013, consid. 1.2.2), sicché sono applicabili in prima linea gli art. da 197 a 270 LEF (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung – Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP/PJA 2008, pag. 1391). Entra dunque in linea di conto anche l’art. 206 cpv. 1 LEF, secondo cui tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto, fatta eccezione per le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi. Ne segue che con la pronuncia della decisione di scioglimento e di liquidazione della RI 1 in via di fallimento, l’esecuzione promossa dalla PI 1 è cessata di diritto. Del resto, una “nuova” decisione di fallimento in virtù di tale esecuzione si rivelerebbe inefficace (art. 55 LEF e sentenza della CEF”
“Ora, laddove un giudice ordini lo scioglimento di una società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, si dà seguito a una normale procedura di liquidazione in via di fallimento (DTF 141 III 44 consid. 2.3.1; sentenza del Tribunale federale 5A_137/2013 del 12 settembre 2013, consid. 1.2.2), sicché sono applicabili in prima linea gli art. da 197 a 270 LEF (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung – Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP/PJA 2008, pag. 1391). Entra dunque in linea di conto anche l’art. 206 cpv. 1 LEF, secondo cui tutte le esecuzioni in corso contro il fallito cessano di diritto, fatta eccezione per le esecuzioni per realizzazione di pegni appartenenti a terzi. Ne segue che con la pronuncia della decisione di scioglimento e di liquidazione della RI 1 in via di fallimento, l’esecuzione promossa dalla PI 1 è cessata di diritto. Del resto, una “nuova” decisione di fallimento in virtù di tale esecuzione si rivelerebbe inefficace (art. 55 LEF e sentenza della CEF”
Bei mehrfachen Konkursöffnungen gegen denselben Schuldner entscheidet die zeitliche Reihenfolge: Die Konkursöffnung, welche zuerst exekutiv geworden ist, hat Vorrang vor späteren Eröffnungen. Der Zeitpunkt der Eröffnung ist im Urteil anzugeben (Tag und Stunde).
“Le grief invoqué est le fait que ce jugement de faillite violerait le principe de l'unité de la faillite, cette dernière ayant déjà été prononcée par un jugement antérieur. Quand bien même le plaignant semble vouloir faire constater la nullité de mesures de l'Office, il ne les désigne pas et n'indique même pas si elles existent. Dans ces circonstances, la question de la recevabilité de la plainte peut se poser puisqu'elle vise en réalité essentiellement un jugement du Tribunal et non une mesure spécifique de l'Office, soit un domaine dans lequel l'autorité de surveillance n'a aucune compétence, la voie du recours civil étant seule ouverte contre les jugements de faillite (art. 174 LP). La question souffre de rester ouverte puisque la plainte doit de toute manière être rejetée puisqu'elle est manifestement mal fondée, ce qui pourra être constaté sans instruction particulière (art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP). 2. 2.1 La faillite, en tant que mode collectif unique d'exécution forcée des dettes d'argent est soumise au principe de l'unité, posé à l'art. 55 LP. La pluralité de faillites à l'encontre du même sujet et du même patrimoine est par conséquent prohibée. Une requête de faillite doit être rejetée si la faillite du débiteur est déjà prononcée et exécutoire. La faillite prononcée postérieurement à une faillite ayant déjà acquis la force exécutoire peut être ignorée et ne sera pas exécutée par l'Office (ATF 54 III 11 consid. 1; Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 3 ad art. 55 LP; Cometta, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 6 ad art. 171 LP). Si la faillite a été prononcée à plusieurs reprises contre le même débiteur, l'ordre temporel fixe la priorité et la décision devenue exécutoire en premier supplante les autres. Le moment de l'ouverture de la faillite doit être constaté dans le jugement par l'indication du jour et de l'heure où elle a été déclarée. En cas de recours contre le jugement de faillite, si le recours est rejeté et qu'aucun effet suspensif n'a été accordé, le moment de l'ouverture de la faillite établi par le juge de première instance ne se modifie pas.”
“Dans ces circonstances, la question de la recevabilité de la plainte peut se poser puisqu'elle vise en réalité essentiellement un jugement du Tribunal et non une mesure spécifique de l'Office, soit un domaine dans lequel l'autorité de surveillance n'a aucune compétence, la voie du recours civil étant seule ouverte contre les jugements de faillite (art. 174 LP). La question souffre de rester ouverte puisque la plainte doit de toute manière être rejetée puisqu'elle est manifestement mal fondée, ce qui pourra être constaté sans instruction particulière (art. 72 LPA applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP). 2. 2.1 La faillite, en tant que mode collectif unique d'exécution forcée des dettes d'argent est soumise au principe de l'unité, posé à l'art. 55 LP. La pluralité de faillites à l'encontre du même sujet et du même patrimoine est par conséquent prohibée. Une requête de faillite doit être rejetée si la faillite du débiteur est déjà prononcée et exécutoire. La faillite prononcée postérieurement à une faillite ayant déjà acquis la force exécutoire peut être ignorée et ne sera pas exécutée par l'Office (ATF 54 III 11 consid. 1; Schüpbach, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 3 ad art. 55 LP; Cometta, Commentaire Romand, Poursuites et faillites, 2005, n° 6 ad art. 171 LP). Si la faillite a été prononcée à plusieurs reprises contre le même débiteur, l'ordre temporel fixe la priorité et la décision devenue exécutoire en premier supplante les autres. Le moment de l'ouverture de la faillite doit être constaté dans le jugement par l'indication du jour et de l'heure où elle a été déclarée. En cas de recours contre le jugement de faillite, si le recours est rejeté et qu'aucun effet suspensif n'a été accordé, le moment de l'ouverture de la faillite établi par le juge de première instance ne se modifie pas. En revanche, si l'effet suspensif a été accordé en vertu de l'art. 174 al. 3 LP, l'arrêt rejetant le recours contre le jugement de faillite devra indiquer le nouveau moment de l'ouverture de la faillite. L'effet suspensif octroyé à un recours contre un jugement de faillite peut ainsi en différer le caractère exécutoire si l'effet suspensif a été restitué au recours (ATF 118 III 39 consid.”
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.