I beni su cui gravano diritti di pegno sono compresi nella massa, salvo il diritto preferenziale1dei creditori pignoratizi.
Nuovo termine giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
1 commentary
Das Retentionsrecht erstreckt sich nur auf die inventarisierten, mit Pfandrechten belasteten Gegenstände und nicht auf andere Vermögenswerte, wie etwa Liquidität. Eine Überverschuldung oder die bevorstehende Konkurseröffnung der Schuldnerin beeinflusst das Inventarverfahren nicht unmittelbar. Das Retentionsrecht ist gegenüber den übrigen Gläubigern im Konkurs wirksam (Art. 198 SchKG).
“A detta della ricorrente, “questione ancor più disorientante è il fatto che PI 1 si trova attualmente in una situazione di eccedenza dei debiti”. Di ciò si dovrebbe tenere conto, secondo lei, nella ponderazione degli interessi in gioco, facendo prevalere i suoi, e indirettamente anche quelli di tutti i creditori della PI 1, evitando di ridurre il dividendo di fallimento ad ogni ulteriore esborso (spese di trasporto, di montaggio, di locazione). La ricorrente confonde invero due procedure diverse. L’unica di rilievo in questa sede è la procedura d’inventario a tutela del suo diritto di ritenzione. Che l’escussa possa essere sovraindebitata e in procinto di essere dichiarata in fallimento non ha influssi diretti sulla procedura in esame. Il diritto di ritenzione garantisce unicamente i crediti per pigioni posti in esecuzione dalla ricorrente – non quelli degli altri creditori, cui, anzi, tale diritto è opponibile in un eventuale fallimento (art. 198 LEF) – e verte esclusivamente sui beni inventariati, ad esclusione di altri beni, come le liquidità necessarie per pagare gli esborsi menzionati nel ricorso. La doglianza va pertanto respinta, ciò che segna l’esito finale del ricorso.”
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