Le deliberazioni dell’assemblea possono essere deferite, entro cinque giorni, all’autorità di vigilanza.1
L’autorità di vigilanza decide a breve termine, udito l’ufficio dei fallimenti e, se lo giudichi opportuno, il ricorrente ed i creditori che ne facciano istanza.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
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