Dopo aver depositato la graduatoria, l’amministrazione del fallimento convoca ad una seconda assemblea i creditori i cui crediti non sono stati rigettati definitivamente. L’avviso di convocazione deve essere inviato almeno venti giorni prima dell’assemblea.1
Qualora in quest’assemblea si debba deliberare su un concordato, l’avviso di convocazione ne fa menzione.2
L’assemblea è presieduta da un membro dell’amministrazione. Si applica per analogia l’articolo 235 capoversi 3 e 4.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.