Su domanda del debitore, il giudice del concordato può sospendere, durante un anno al massimo a contare dall’omologazione del concordato, la realizzazione di un fondo gravato di un pegno per un credito anteriore all’inizio della procedura concordataria, a condizione che gli interessi del suo debito ipotecario non siano impagati da più di un anno. Il debitore deve tuttavia rendere verosimile che il fondo è necessario per l’esercizio della sua azienda e che con la realizzazione egli correrebbe il rischio di vedere compromessa la sua esistenza economica.
Ai creditori interessati deve essere dato modo di presentare le loro osservazioni scritte prima della discussione sull’omologazione del concordato (art. 304); essi sono convocati personalmente all’assemblea dei creditori (art. 302) e all’udienza avanti il giudice del concordato.
La sospensione della realizzazione cade d’ufficio quando il debitore aliena volontariamente il pegno, quando è dichiarato in fallimento o quando muore.
Su domanda di un creditore interessato e dopo aver sentito il debitore, il giudice del concordato revoca la sospensione della realizzazione, se il creditore rende verosimile che:
il debitore l’ha ottenuta dando indicazioni non veritiere al giudice del concordato;
il patrimonio o il reddito del debitore sia aumentato e che di conseguenza questi può rimborsare il debito senza compromettere la sua esistenza economica; oppure
la realizzazione del pegno immobiliare non mette più in pericolo l’esistenza economica del debitore.
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