Gli atti giuridici compiuti dal debitore prima dell’omologazione del concordato sono revocabili conformemente agli articoli 285 a 292.
Per il computo dei termini di cui agli articoli 286–288 fa stato, in luogo del pignoramento o della dichiarazione di fallimento, la concessione della moratoria concordataria.1
I liquidatori possono e debbono opporre ai creditori tutte le eccezioni che competono alla massa in virtù dei disposti relativi all’azione rivocatoria.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 giu. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4111;FF 2010 5667). ↩
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