In circostanze straordinarie, soprattutto nel caso di crisi economica persistente, il Governo cantonale può, col consenso della Confederazione1, dichiarare applicabili per un determinato tempo le disposizioni del presente titolo ai debitori di un determinato territorio resi vittime da siffatte circostanze.
Espr. modificata dalla cifra III della LF del 15 dic. 1989 conc. l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362;FF 1988 II 1149). ↩
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