La moratoria non si estende né ai crediti inferiori a cento franchi, né ai crediti della prima classe (art. 219 cpv. 4).
Tuttavia, durante la moratoria, anche contro il debitore sottoposto alla procedura di fallimento è possibile, per questi crediti, soltanto l’esecuzione in via di pignoramento o di realizzazione del pegno.1
Footnotes
Correzione della CdR dell’AF, pubblicata il 14 mar. 2017 (RU 2017 2165). ↩
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