Se, durante la moratoria straordinaria, il debitore intende chiedere un concordato, il disegno di concordato, corredato di tutti gli atti e del preavviso del commissario, dev’essere presentato prima che scada la moratoria.
Entro il semestre che segue la scadenza della moratoria straordinaria, non può essere chiesta nè una moratoria ordinaria nè una nuova moratoria straordinaria.
Il debitore, che abbia ritirato la domanda di moratoria straordinaria o la cui domanda sia stata respinta, non può presentare una nuova domanda prima che siano scorsi sei mesi.
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