Il debitore può fare opposizione all’ufficio d’esecuzione, per scritto entro cinque giorni dalla notificazione del precetto, eccependo uno dei motivi previsti dall’articolo 182. Dell’avvenuta opposizione viene dato atto gratuitamente al debitore che lo richieda.
Adducendo i motivi dell’opposizione, il debitore non rinuncia ad avvalersi di ulteriori eccezioni ai sensi dell’articolo 182.
L’articolo 33 capoverso 4 non è applicabile.
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