Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 180 | Omnilex
Law
/
Art. 180
Art. 179
Art. 181
Art. 180
281.1
LEF
Federal Act
1 gen 1892
Fonte originale
Il contenuto dell’opposizione è notificato al creditore istante sul suo esemplare. Quando l’opposizione non abbia avuto luogo, se ne fa menzione.
Detto esemplare dev’essere notificato al creditore istante subito dopo l’opposizione o, se non fu fatta, appena scaduto il termine della medesima.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.
LEF · Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento
Torna alla legge
Art. 179
Art. 181